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SEI IN: INFO ASSOCIAZIONI :: Compilare il modello EAS

fonte: www.infocontinua.net
Modello EAS: ecco cosa occorre fare!
Il Modello è una procedura di dichiarazione operativa ai fini fiscali.
Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit con alcune eccezioni. Infatti, qualunque associazione (o società sportiva dilettantistica) che:
• richieda agli associati la quota associativa, e / o
• ponga in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo, rientra nell'ambito di applicazione del Modello EAS.
In questa sezione troverai tutte le informazioni utili per compilare il modulo EAS.
PRIMA PARTE
Chi è obbligato ad inviare la comunicazione - chi è esentato dall'adempimento
I termini e i modi di presentazione della comunicazione
Le associazioni di nuova costituzione
Cosa succede se non si invia la comunicazione
SECONDA PARTE
Primo riquadro: dati anagrafici dell'ente e del rappresentante legale
Secondo riquadro: analisi dei 38 punti della dichiarazione
TERZA PARTE
Il ruolo dell'intermediario
Controlli futuri
Per maggiori informazioni:
CSV Biella - Maria Elena De Battistini
Tel.: 015.8497377
E-mail: mariaelena.debattistini@acsv.it
Chi è obbligato ad inviare la comunicazione
CHI E' OBBLIGATO AD INVIARE LA COMUNICAZIONE
Gli enti interessati dal nuovo obbligo sono di due tipi:
1. gli enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti
2. gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello.
ENTI CHE DEVONO COMPILARE IL MODELLO IN TUTTE LE SUE PARTI
• gli enti associativi (associazioni) di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci;
• gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che usufruiscono del regime di de-commercializzazione per le attività svolte (vendita di beni o di servizi) nei confronti dei soci verso pagamento di corrispettivi specifici;
• gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale.
ENTI CHE DEVONO COMPILARE SOLO ALCUNE PARTI DEL MODELLO
A seguito della Circolare 45/09, è stato chiarito che alcune tipologie di associazioni sono obbligate a compilare parzialmente il Modello EAS in quanto, essendo già iscritte a determinati registri, elenchi o albi, è possibile per l'amministrazione pubblica ottenere gran parte delle informazioni richieste nel modello.
Sono interessate alla compilazione parziale del modello le seguenti tipologie di associazioni:
• associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all'art 7 L 383/00
• associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all'art 6 L 266/91 che svolgono attività commerciali e produttive marginali, diverse da quelle individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995
• associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) iscritte al registro del CONI
• associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (iscritte ai registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome)
• associazioni religiose riconosciute dal Ministero degli Interni (svolgenti in via preminente attività di religione e di culto)
• associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
• partiti e movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi per le spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale
• associazioni sindacali (rappresentate nel CNEL, con funzioni di tutela o rappresentanza riconosciute da normative nazionali o dalla dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato);
• associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi;
• le associazioni onlus parziali, per le attività non rientranti nell'ambito Onlus, se svolgenti attività di cui all'art 148 TUIR e 4 DPR 633/72.
ATTENZIONE
In relazione alle organizzazioni di volontariato, le attività commerciali e produttive marginali consentite sono individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995:
• attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
• attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
• cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
• attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
• attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 111 comma 3 del Tuir, (ora 148, c 3) verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
Si tratta in ogni caso di attività tese alla realizzazione degli obiettivi della OdV senza utilizzo degli strumenti tipici della concorrenza sul mercato (art. 1, comma 2 D.M. 25 maggio 1995).
Chi è esentato dall'adempimento
SONO ESONERATE DA OBBLIGO:
1. le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
2. le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91. La circolare 12/2009 chiarisce che le associazioni pro-loco che non hanno optato per la legge 398/91, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello;
3. le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in possesso dell'iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale, né decommercializzata (vedi oltre);
4. le associazioni onlus di opzione, cioè quelle che hanno ottenuto la qualifica di Onlus attraverso l'iter di cui al DM 266/03 e la presentazione dell'istanza alla Direzione Regionale delle Entrate;
5. le associazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ex L 49/87
Sono esentate dall'adempimento per mancanza del requisito soggettivo le fondazioni e gli altri enti che non abbiano natura associativa, gli enti di diritto pubblico, i fondi pensione, gli enti associativi commerciali.
IL CASO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Data la complessità della casistica, è bene ripercorrere la casistica relativa le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Nella circolare 12/2009 e nella successiva 45/2009, l'Agenzia interpreta in modo particolarmente severo la norma a prima vista esentativa riguardante le associazioni sportive dilettantistiche. Come abbiamo visto:
1. l'onere dell'invio del modello, seppure in forma ridotta, grava sulle associazioni sportive dilettantistiche che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'art. 148 del Tuir; vale a dire che è obbligato anche chi - tra queste organizzazioni - richiede ai soci il versamento di corrispettivi per lo svolgimento delle pratiche sportive (corsi di nuoto, utilizzo delle attrezzature, ecc);
2. il modello va inviato - sempre in forma ridotta - anche dalle Asd e dalle omologhe società che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi (sponsorizzazione, pubblicità, somministrazione, cessione materiali sportivi, ecc.);
3. il modello non va inviato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che incassino unicamente quote sociali.
I termini e i modi di presentazione della comunicazione
Gli Enti di nuova costituzione hanno 60 giorni di tempo per presentare il modello EAS, a partire dalla data in cui si sono costituiti.
Trascorso tale termine, il modello EAS va inviato entro il 30 settembre (questa scadenza è valida per ogni anno), pagando la sanzione di 258 euro.
Eccezionalmente e solo per l'anno 2012, il termine per la presentazione con sanzioneè spostato al 31 dicembre.
Il modello Eas deve essere presentato esclusivamente in via telematica con due alternative:
• direttamente da parte dell'ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
• avvalendosi di un intermediario abilitato dall'Agenzia delle Entrate (professionisti del settore tributario, Caf, ecc.).
Il modello Eas è disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere scaricato dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il modello può essere scaricato anche da altri siti internet purché sia conforme per struttura al modello dell'Agenzia delle Entrate e rechi, oltre che la medesima struttura e sequenza software di quello dell'Agenzia delle Entrate, il segnale di conformità e gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Cosa succede se ci saranno variazioni dei dati successivamente all’invio del modello
In caso di modifiche dei dati, gli enti associativi sono obbligati a presentare nuovamente il modello con le variazioni intervenute, entro 60 giorni dalla registrazione. Nelle Istruzioni allegate al Modello, l'Agenzia rileva che in sede di rinvio successivo del modello, è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte.
Non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:
• ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
• ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30);
• numero dei soci e/o associati dell'ente associativo (dichiarazione n. 24);
• ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
• costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
• il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
• numero e giorni per l'organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).
Cosa succede se si perdono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria
Nel caso in cui si perdano i requisiti qualificanti, richiamati nell'art. 30, è necessario rinviare nuovamente il Modello entro 60 giorni segnalando gli elementi oggetto di modifica.
Tra i motivi che possono far venire meno i requisiti:
1. lo svolgimento in modo esclusivo o prevalente da parte dell'ente associativo di attività commerciale
2. la trasformazione dell'ente associativo in società lucrativa
3. la trasformazione dell'ente associativo in fondazione
4. per le associazioni di cui all'art. 148 comma 3 (associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona), il venire meno di una delle clausole antielusive di cui all'art. 148 comma 8 del Tuir.
Cosa succede se non si invia la comunicazione
Gli enti associativi che non invieranno il Modello EAS non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi.
Le conseguenze sono particolarmente gravi; infatti, continuando a svolgere le attività sopra richiamate (incasso quote sociali e vendita di beni e servizi ai soci), tutta l'attività dell'ente avrà natura commerciale. L'ente, pertanto, diventerà "ente commerciale" a tutti gli effetti, attirando nella commercialità (pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi) qualsiasi attività svolta (art. 149 TUIR).
Compilazione guidata del modello
DOCUMENTAZIONE UTILE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Può essere utile raccogliere i seguenti dati, atti e documenti, al fine di redigere correttamente la presente dichiarazione:
- Modello AA5 per il codice fiscale (per il codice e la corretta denominazione dell'ente), e Modello AA7 in caso di Partita Iva (anche per verificare l'opzione di cui alla Dichiarazione 37)
- Atto costitutivo
- Statuto nel quale sono state introdotte per la prima volta le clausole di cui all'art 148, c 8 DPR 917/86 e art 4 DPR 633/72 (vedi Dichiarazione 35): estremi della registrazione
- Modifiche statutarie successive; estremi della registrazione
- Provvedimento (Prefettura o Regione) di iscrizione dell'ente nel Registro delle Persone Giuridiche
- Bilanci o rendiconti dell'ultimo triennio (esercizi chiusi)
- Rendiconto finanziario dell'ultimo esercizio chiuso relative alle raccolte pubbliche di fondi
- Libro soci
- Libro assemblee
- Libro delibere Consiglio Direttivo
- Codice fiscale dell'ente sopra ordinato (vedi Dichiarazione 5)
- Contratto di acquisto di immobile
- Contratti di locazione o di comodato gratuito nei quali l'associazione è locatario o comodatario)
- Convenzioni (vedi Dichiarazione 22)
- Codici fiscali degli amministratori (vedi Dichiarazione 27).
SCARICA LA GUIDA OPERATIVA - FORMATO PDF
Il ruolo dell'intermediario
Gli intermediari abilitati dall'Agenzia delle Entrate (professionisti del settore tributario e Caf) assumono un ruolo centrale in questo nuovo adempimento. Vediamo perché:
• in caso di presentazione del modello Eas, tramite intermediario abilitato, il legale rappresentante dell'ente associativo è obbligato a dichiarare di eleggere proprio domicilio presso l'intermediario medesimo, ai fini di ogni eventuale comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate successiva all'inoltro del modello EAS. Di conseguenza, le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate all'ente associativo saranno inviate all'intermediario anziché direttamente all'ente associativo. Quindi, l'intermediario dovrà attivarsi per inoltrare le comunicazioni all'ente associativo;
• gli intermediari abilitati, inoltre, sono obbligati a fornire all'ente associativo che li ha incaricati della trasmissione telematica una copia cartacea del modello Eas firmata dal legale rappresentante;
o copia dell'incarico a trasmettere telematicamente la dichiarazione,
o copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e costituisce prova dell'avvenuta presentazione. Tale modello, firmato sia dall'intermediario abilitato (recante la data di accettazione dell'incarico) che dal legale rappresentante dell'ente associativo, deve essere conservato a cura di questo.
Controlli futuri
L'obiettivo del provvedimento e della norma iniziale (art. 30) è quello di consentire all'Agenzia delle Entrate una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo
Fax 015.847.03.83 - mail segreteria.biella@acsv.it
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