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SEI IN: INFO ASSOCIAZIONI :: Come faccio per? Le risposte alle tue domande

Come faccio per...
fonte: www.infocontinua.net

Questa sezione, sempre in aggiornamento, vuole essere un ulteriore tentativo di mettersi al servizio delle organizzazioni di volontariato anche on-line. Al suo interno sarà possibile trovare spiegazioni e modulistica rispetto ai quesiti che più frequentemente vengono posti al Centro di servizio per il Volontariato.

La sua realizzazione è stata possibile grazie al grande contributo e, soprattutto, grazie alla grande esperienza e conoscenza di tutti coloro che a livello nazionale collaborano con il servizio INFOCONTINUA avviato da CSVnet, il coordinamento  nazionale dei centri di servizio per il volontariato, per sostenere i CSV italiani nel loro quotidiano supporto al volontariato.

Nel caso in cui si volessero maggiori informazioni su un particolare argomento:

CSV BIELLA
Tel.: 015.8497377
E-mail: comunicazione.biella@acsv.it


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Esenzione dall'imposta sulla pubblicità esterna

Le norme sul "federalismo fiscale" hanno portato in questi ultimi anni a far si che una serie di imposte abbiano diretta attinenza a quanto deliberato dai singoli enti locali. E gli enti non profit, che spesso sono destinatari di norme agevolative, risentono di tale aspetto. Per quanto riguarda l'esenzione dall’imposta sulla pubblicità esterna la diffusione di messaggi pubblicitari è tassabile se effettuata attraverso forme di comunicazione acustiche o visive se avviene:

  • in luoghi pubblici o aperti al pubblico siti nel territorio comunale, o da tali luoghi percepibili (è esclusa la pubblicità radiofonica o televisiva e quella effettuata a mezzo stampa);
  • nell'esercizio di un'attività economica (sono esclusi i segnali stradali che indicano la localizzazione di industrie, alberghi e servizi utili).

L'imposta comunale sulla pubblicità si applica su tutti i mezzi pubblicitari esposti direttamente o per conto degli interessati.
Targa professionale: è assoggettabile all'imposta la targa collocata accanto al portone d'ingresso dello studio di un professionista.
Locandine: non è assoggettabile all'imposta l'esposizione di locandine recanti messaggi a carattere umanitario. 

Non pagano l'imposta comunale sulla pubblicità esterna:
a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata;
b) i mezzi pubblicitari, a eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita;
f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli pubblicitari;
h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
l) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
m) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
n) le indicazioni riferite alla denominazione commerciale dell'impresa e all'indirizzo della stessa, per il soggetto che effettua il trasporto, anche per conto terzi (le scritte devono essere apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto);
o) per le associazioni sportive dilettantistiche, anche costituite in società di capitale senza fine di lucro, la pubblicità in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti (art. 1, comma 128, legge 23/12/2005 n. 266).

COME SI CALCOLA L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ?
L'imposta sulla pubblicità si calcola in base a:
superficie del mezzo pubblicitario, senza tenere conto del numero dei messaggi contenuti, escludendo dal calcolo le strutture di supporto che non contengono pubblicità. La superficie minima sulla quale si applica l'imposta è di 300 cmq, a quelle inferiori non si applica. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato (Es.: 2,4 mq si arrotonda a 2,5 mq; 2,8 mq si arrotonda a 3 mq).

Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche: l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
Mezzi pubblicitari polifacciali: l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
Festoni di bandierine e simili: se collocati in connessione tra loro, si considerano come un unico mezzo pubblicitario, in base alla superficie della figura in cui il messaggio stesso è riferito.
Pubblicità su tende: è calcolata sulla superficie occupata dalla sola scritta pubblicitaria.
Locandine in locali pubblici: se esposte in vetrine o all'interno di locali aperti al pubblico, l'imposta è calcolata sull'intera superficie della locandina e non su quelle dei singoli annunci.

Le tariffe sono stabilite dalle deliberazioni della Giunta comunale ogni anno. In genere sono previste tariffe ridotte per pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

COME SI DENUNCIA E SI PAGA L'IMPOSTA ?
Prima di iniziare la pubblicità, si deve provvedere al pagamento dell'imposta e alla dichiarazione degli imponibili. L'attestazione del versamento va allegata alla dichiarazione.
Nella dichiarazione devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.La dichiarazione annuale della pubblicità va presentata anche se vi sono variazioni circa la superficie esposta o il tipo di pubblicità effettuata.Se non intervengono variazioni, non vi è necessità di produrre nuove dichiarazioni, ma vale l'ultima presentata: in tale caso, è sufficiente pagare l'imposta annuale entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

Sono tenuti al pagamento e alla denuncia dell'imposta:
a) in via principale, i titolari degli impianti attraverso i quali viene diffuso il messaggio pubblicitario;
b) in via sussidiaria e in solido, coloro che producono o vendono le merci o forniscono i servizi pubblicizzati.

Chi riceve le denunce e i pagamenti ?
Denunce e pagamenti devono essere effettuati presso l'ufficio delegato dal Comune. 

 

CHE COS'È IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ?

Il servizio delle pubbliche affissioni cura le affissioni, in appositi impianti, di manifesti contenenti comunicazioni per finalità istituzionali, sociali e commerciali.

Per il servizio è dovuto al Comune un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

Tariffe - Sono quelle stabilite dalla deliberazione della Giunta comunale.

Sono previste riduzioni per enti senza scopo di lucro; per attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose realizzate con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali; festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.


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House organ delle associazioni

L'house organ dell'associazione
La produzione di una pubblicazione da parte di un'associazione è sottoposta alla legislazione sull'editoria

La legge n. 47 dell'8 febbraio 1948 e successive modifiche stabilisce due condizioni preliminari:

  • la natura di prodotto editoriale;
  • la registrazione del giornale come periodico presso il competente Tribunale (Ris. Min. n.III/93 dell'11 agosto 1984).

Per la registrazione in Tribunale serve:

  • una copia dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • documento da cui risulta l'iscrizione del direttore responsabile nell'albo dei giornalisti se richiesto. Coloro che non sono iscritti all'albo dei giornalisti possono iscriversi all'elenco speciale annesso all'albo dei giornalisti per poter essere riconosciuti come direttore responsabile del periodico (art. 28 legge 3 febbraio 1963 n.69);
  • dichiarazione da parte del proprietario e del direttore dalla quale risultino i dati identificativi degli stessi e documenti vari comprovanti il possesso da parte del proprietario e del direttore di determinati requisiti ( cittadinanza italiana, iscrizione nelle liste elettorali, ecc.).

Per quello che concerne gli aspetti di natura fiscale bisogna distinguere se il giornale ha un prezzo di copertina o meno.
Nel caso non vi sia un prezzo di vendita, la cessione gratuita fa parte di un'attività collaterale all'attività istituzionale dell'associazione per cui non ha alcuna rilevanza ai fini fiscali, in quanto non vi è presupposto impositivo.
Nel caso che vi sia un prezzo di copertina, ma la pubblicazione sia ceduta anche a titolo gratuito, la cessione gratuita di pubblicazioni normalmente poste in vendita è soggetta ad Iva sulla base del valore normale delle copie cedute (art. 2 comma 2 n.4 del DPR 633/72 confermato dalla C.M. n. 63 del 7-8-1990).

Da un punto di vista più generale, l'articolo 4, comma 5, lettera A, del DPR 633/72  prevede che l'attività di cessione di pubblicazioni posta in essere da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, se effettuata prevalentemente nei confronti dei propri associati non costituisce attività commerciale. E questa è una condizione essenziale.
Ovviamente quando si sollecita un'offerta per l'invio del periodico, e si subordina il versamento dell'offerta all'invio della rivista, è necessario fare molta attenzione. Infatti, in tal caso, vi potrebbe essere una precisa logica di corrispettività tra costo del periodico e offerta richiesta (che assumerebbe la natura di corrispettivo). La conseguenza di tale comportamento sarebbe quella di far perdere all'offerta il suo contenuto di corrispettivo liberale (donazione) diventando di fatto un prezzo e facendo assumere tale attività come di natura commerciale tra quelle poste in essere dall'ente, con tutte le conseguenze del caso.

Riepilogando vi possono essere alcuni casi.
L'associazione non intende vendere la rivista. In questo caso l'associazione potrà inviarla a chiunque (fermo restando il rispetto della privacy) ma non dovrà fare alcun riferimento ai costi della pubblicazione né dovrà sollecitare un'offerta ben precisa. L'associazione in tal caso potrà allegare, magari a parte rispetto alla parte una propria brochure di presentazione con un bollettino di CCP postale  e il donante potrà eventualmente sia non fare la donazione sia determinare liberamente il contributo da versare senza nessuna sollecitazione.
L'associazione intende vendere la rivista. Tale attività viene effettuata sia nei confronti degli associati sia nei confronti di terzi e in tal caso indicherà il prezzo di copertina e/o di abbonamento. Tale attività assumerà carattere commerciale per l'associazione con tutte le conseguenze del caso, prima fra tutte quella di dotarsi di partita IVA. Tutti gli obblighi contabili e di versamento delle imposte dovranno essere osservati in tal caso in base al regime contabile prescelto. Per i soggetti di cui alla legge 398/91 in questo caso,  per le pubblicazioni di associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco e associazioni senza fini di lucro in regime forfetario il regime fiscale speciale dell'editoria è applicabile solo in base al metodo delle copie vendute (C.M. n. 328/E del 24-12-1997).
L'associazione intende cedere la rivista prevalentemente nei confronti degli associati. In tal caso o viene indicato un prezzo di copertina e/o di abbonamento oppure l'iscrizione all'associazione viene ritenuto requisito per ottenere la rivista. In questo caso la rivista può essere inviata gratuitamente anche ad un certo numero di non iscritti per ottenere interesse per le attività dell'associazione. L'attività in questo caso non viene considerata commerciale e l'associazione potrà anche con bollettini di CCP richiedere donazioni per l'attività istituzionale dell'associazione stessa. 

Quindi, per riepilogare, la cessione di pubblicazioni per essere decommercializzata non deve mai assumere i requisiti della compravendita, inoltre la giurisprudenza (Comm. Centrale , SEZIONE IV, sentenza n. 2192 del 23 giugno 1993) ha espresso con molta chiarezza detti requisiti. Infatti ha fissato che per escludere il carattere commerciale delle cessioni delle pubblicazioni, i destinatari principali devono essere gli associati identificati dallo statuto nei soggetti aventi diritto al voto ed in possesso della tessera dell'associazione. A rafforzare ciò, l'Amministrazione Finanziaria, ha presupposto che qualora sia indicato il prezzo, ciò presuppone necessariamente una compravendita (Ri. Min. n.11/816 del 20 dicembre 1987).
E' utile ricordare che i proventi derivanti dalla cessione a titolo oneroso di spazi pubblicitari all'interno di riviste e/o pubblicazioni delle associazioni dovranno qualificarsi come entrate derivanti da attività di natura commerciale, per l'ovvia natura sinallagmatica di scambio commerciale esistente tra la cessione di spazio pubblicitario e pagamento effettuato dai soggetto acquirenti dello spazio stesso. E come attività di natura commerciale potrebbe obbligare l'associazione a tutti gli adempimenti (contabili e fiscali) previsti in tal caso.
Si ricorda inoltre che le pubblicazioni periodiche delle Federazioni Sportive sono escluse da IVA anche se parzialmente commercializzate al pubblico attraverso la vendita al dettaglio nelle edicole (R.M. n.75/E del 24-5-1996). 

Regime editoria
Da un punto di vista fiscale (imposte indirette) l'editoria è assoggettata ad un regime fiscale speciale (art.74 c.1 del DPR 633/72). Tale regime prevede l'assolvimento dell'Iva direttamente da parte dell'editore sul prezzo di copertina. Il soggetto tenuto a tale adempimento Iva è l'editore, cioè il soggetto che edita l'opera, quindi anche le associazioni nel caso in cui adottino il regime sopra descritto e non abbiano un editore che edita per loro la rivista. Ricordiamo che il regime Iva agevolato non è rivolto in particolare ai soggetti non profit, ma si rivolge a tutti i soggetti ed è subordinata alla natura dei prodotti appena elencati e alle condizioni varie che si andranno a presentare di seguito.

Il regime agevolato Iva riguarda i seguenti prodotti editoriali :

  • Quotidiani, periodici ( estratti) e relativi supporti integrativi. Per tali opere si intendono le pubblicazioni registrate (come detto sopra) in Tribunale
  • Notiziari e dispacci di agenzie di stampa
  • Libri o estratti di un libro (con esclusioni di quelli di antiquariato)
  • Cataloghi

Aspetti rilevanti del regime editoriale
L'aliquota Iva agevolata per le cessioni editoriali dei prodotti soprarichiamati è fissata al 4% Restano escluse da tale aliquota le cessioni di prodotti pornografici e le cessioni di cataloghi commerciali  non di natura libraria. A tali prodotti si applica l'aliquota ordinaria del 20%
A tal proposito si ricorda che l'aliquota agevolata si applica sia alle cessioni dei beni oggetto del regime speciale ma anche alla carta necessaria per la stampa di tali prodotti e alle prestazioni di composizione, stampa e legatoria. Per usufruire di tale regime speciale, è obbligatoria la segnalazione del prezzo (ovviamente comprensivo di Iva) sul bene editoriale ceduto, dell'editore e del titolo della pubblicazione. Tale indicazione può essere segnalata anche in un apposito allegato.
La Circolare Ministeriale n. 1/E del 3-1-2001 (rafforzando quanto già evidenziato dall'articolo 31 della legge 388 del 2000) è intervenuta per puntualizzare un aspetto relativo ad una categoria svantaggiata (i non vedenti). Infatti tra i prodotti editoriali compresi tra quelli con l'aliquota agevolata al 4% vi sono anche quelli nell'apposita scrittura braille e quelli realizzati su supporti audio destinati a non vedenti ed ipovedenti. L'applicazione dell'aliquota agevolata del 4% è relativa oltre che per le consuete operazioni di composizione, legatoria e stampa anche per le attività di montaggio e duplicazione dei supporti audiomagnetici anche se realizzati nel linguaggio braille.
Invece, per quello che concerne un'attività tipica delle associazioni, quale il calendario di fine anno, si ritiene che esso non possa usufruire dell'aliquota agevolata al 4% ma debba scontare l'aliquota ordinaria. Infatti, si ritiene che il calendario, seppur integrato con notizie ed informazioni sull'associazione, non può essere considerato né un periodico né tanto meno un libro. Non può essere considerato un libro in quanto la R.M. n. 88/E del 19-6-2000 dice che "possano considerarsi tali tutti i lavori dell'arte libraria, di qualsiasi dimensione, anche se solo illustrati o di carattere informativo purché stampati; il libro si caratterizza in particolare per avere una funzione divulgativa e scientifica" e la stessa Amministrazione finanziaria aveva anche escluso che anche i diari scolastici o le agende potevano essere assimilati a dei libri e di conseguenza dei prodotti editoriali che potevano usufruire del regime agevolato (C.M. n. 63/490676 del 7 agosto 1990 e la già citata R.M. n. 88/E del 19 giugno 2000). E il calendario non può essere considerato un periodico perché non ha i requisiti per essere considerato tale, vale a dire : non è registrato come pubblicazione presso il tribunale, non ha contenuto divulgativo, la pubblicazione non ha scadenze fisse (settimanale, mensile, ecc.). Quindi se ne deduce che per i calendari delle associazioni dovrà essere applicata l'aliquota Iva ordinaria.    

Metodi di determinazione del regime editoriale
Sono due i metodi di determinazione del regime editoriale:

  • Sistema base-determinazione forfetaria dell'IVA dovuta dall'editore. Con tale sistema l'IVA viene determinata per ciascun titolo, testata o numero sulla base delle copie consegnate o spedite (abbonamenti compresi e comprese le copie gratuite con l'eccezione delle copie campione di modico valore) diminuita di una percentuale di resa forfetaria.Tale percentuale è stata portata dal 1.1.2002 ( art. 52 legge 448/2001) dal 60% al 70% e dal 60% al 80% per i quotidiani e i periodici. Tale numero di copie diviene base imponibile ai fini IVA e il momento imponibile coincide con la consegna e spedizione delle copie. In caso di abbonamento invece il momento imponibile coincide con la sottoscrizione dell'abbonamento diminuito della percentuale di resa forfetaria. Da un punto di vista squisitamente contabile (necessario per la determinazione della base imponibile) è necessario annotare su apposito registro previsto dalla legislazione IVA (DPR 633/1972) entro il mese successivo alla consegna o alla spedizione devono essere annotati distintamente per ogni giorno e per ogni titolo le copie spedite o consegnate (con l'indicazione della resa forfetaria), le copie in abbonamento (sempre con l'indicazione della resa forfetaria) e ovviamente l'ammontare dell'imponibile e dell'Iva dovuta. Ovviamente a tal punto sarà necessario conteggiare l'IVA a debito o a credito secondo il regime IVA (ordinario, semplificato, ecc.) adottato dal soggetto. Per le cessioni dei prodotti editoriali sopra richiamati non è obbligatoria l'emissione della fattura e il documento eventualmente emesso, su richiesta dell'acquirente, deve indicare la dicitura " Iva assolta dall'editore ex-art. 74 DPR 633/72).
  • Sistema delle copie vendute. Tale sistema è obbligatorio per le cessioni quotidiani, periodici, libri e cataloghi editi da associazioni senza scopo di lucro, sportive, ecc. in regime forfetario e per le cessioni di giornali e periodici pornografici. Per svolgere tale opzione è necessaria la segnalazione all'ufficio IVA (dandone apposita segnalazione nella dichiarazione IVA annuale relativa all'anno in cui la scelta è stata operata). L'opzione da effettuarsi per la testata ha efficacia sino a revoca (e comunque per non meno di un triennio). In base alla C.M. n. 328/E del 24-12-1997, é possibile effettuare l'opzione anche per un singolo numero di rivista , resta vincolante esclusivamente per tale numero e può essere inviata comunicazione cumulativa a fine anno per tutti i numeri per cui si è scelta tale opzione. Anche in questo caso le fatture, con dettaglio dell'imponibile e dell'Iva vanno annotate su apposito registro.

Tutela dell'immagine, privacy e lavoro giornalistico

L'art. 97 della legge 633/1941 (sul diritto d'autore) stabilisce, che "non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine ... è collegata a fatti o avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico". La medesima norma tuttavia vieta comunque la pubblicazione dell'immagine ripresa in occasione pubblica, allorché essa "rechi pregiudizio all'onore e alla reputazione ed anche al decoro della persona ritrattata". Dunque, nel caso in cui la riproduzione di un'immagine relativa a fatti o avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, avvenga senza il consenso del titolare occorre verificare se detta pubblicazione non abbia comunque recato pregiudizio all'onore od alla reputazione altrui.


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Gli adempimenti fiscali e amministrativi da osservare per gite e visite organizzate....

L'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici è realizzata da molte associazioni in quanto ritenuta funzionale alla completa realizzazione degli scopi istituzionali.

Nel caso specifico di una organizzazione di volontariato è necessario distinguere alcuni casi.
L' OdV organizza gratuitamente la gita come attività sporadica e complementare alle proprie attività, oppure come attività di ricreazione per utenti dell'organizzazione stessa. In questo caso non sussiste nessun problema riguardo alla natura contabile e fiscale dell'operazione, che non ha nessun rilievo ai fini fiscali.
L'OdV organizza la gita sporadicamente come attività ricreativa per i soggetti utenti dell'organizzazione di volontariato, richiedendo un contributo per lo svolgimento dell'attività. In questo caso se l'attività è di natura marginale rispetto al totale complessivo delle attività delle organizzazioni, l'attività è senz'altro lecita sotto il profilo amministrativo e fiscale.
L'OdV organizza sistematicamente gite e viaggi, senza alcun legame o con un fragile legame con l'attività istituzionale. L'attività non è possibile per una OdV in quanto di natura commerciale, vediamo perché. La disciplina tributaria delle attività di gite e viaggi è contenuta nell'articolo 111 del TUIR al  quarto comma che sancisce il carattere commerciale delle attività, nel caso in cui ricorra il presupposto del pagamento, da parte degli associati, di un corrispettivo specifico a fronte della prestazione dell'associazione. Tuttavia, i commi successivi dello stesso articolo - 4 bis e 4 ter - stabiliscono, invece, la non commercialità (e la conseguente non imponibilità ai fini delle imposte dirette sui redditi) dell'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici se ricorrono, congiuntamente le seguenti condizioni:

  • l'attività sia svolta da associazioni di promozionie sociale ricomprese dagli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e, della legge 25 agosto 1991 n.287 le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, da associazioni politiche, sindacali, di categoria nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • destinatari siano gli iscritti, associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e i tesserati delle rispettive organizzazioni locali o nazionali;
  • si tratti di attività complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Quest'ultima condizione comporta la necessità di verificare in concreto che l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sia funzionale alla completa realizzazione degli scopi istituzionali.

La norma fiscale di riferimento che ha modificato l'art. 111 del TUIR è l'articolo 5 del D.Lvo 460/97 ( e relativa relazione illustrativa) che modifica la disciplina degli enti di tipo associativo. Dopo aver ricompreso le associazioni di promozione sociale tra le associazioni le cui attività possono beneficiare, in presenza delle sopraelencate condizioni, dall'esclusione dall'area della commercialità per l'organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici, viene confermata, come ben specificato nella relazione illustrativa al D.L.vo 460/97, l'originaria formulazione del comma 3, dell'articolo 111 del TUIR nella parte dell'area della commercialità soltanto le cessioni di beni o le prestazioni di servizi nei confronti dei tesserati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale.
Del resto l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici viene posta in essere da molte organizzazioni non profit in quanto ritenuta pienamente funzionale alla realizzazione delle attività delle organizzazioni stesse. Inoltre ai sensi dell'articolo 31 della legge 383/2000 le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive, previa stipulazione di idonea polizza assicurativa. Inoltre, particolare di non marginale importanza, possono anche pubblicizzare le proprie iniziative, ma hanno l'obbligo di specificare che si tratta di iniziative rivolte ai propri associati.
Da non dimenticare, quindi, che l'articolo 111, commi 4-bis e 4-ter, rende quindi possibile l'organizzazione di viaggi e soggiorni per determinate categorie di enti non profit sopra elencati e tali attività risultano quindi "decommercializzate" (quindi di natura non commerciale ai fini delle imposte sui redditi ed escluse dall'area delle operazioni commerciali) ma risultano però rilevanti ai fini Iva come operazioni e come tali da considerare. 

La normativa generale
La normativa circa l'attività di turismo sociale svolta dalle organizzazioni non profit trova il suo inquadramento nella legge-quadro n. 217 del 17.5.1983.
L'attività di turismo sociale da parte di una organizzazione può essere svolta (oltre ad appoggiarsi ad un'agenzia di viaggi, naturalmente) iscrivendosi ad una associazione nazionale di turismo sociale, così come recita l'articolo 10 della legge-quadro sopra citata:

"Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate esclusivamente per i propri associati ad organizzare attività turistiche o ricettive. Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi".

Quindi si evince che le attività turistiche realizzate anche da enti organizzazioni non profit come le associazioni di promozione sociale sono da ricomprendersi pienamente nella norma.
In ogni caso è necessario ricordare che l'organizzazione di viaggi è sempre da considerarsi attività di natura commerciale, anche nel caso in cui è svolta esclusivamente a favore dei soci. Il trattamento fiscale è espresso chiaramente nell'articolo 111 del Testo Unico delle Imposte sui redditi che sancisce chiaramente il carattere commerciale delle suddette attività nel caso in cui vi sia un pagamento specifico (come naturalmente avviene) a fronte dell'organizzazione del viaggio stesso.

Diverso, invece, è il caso dei pellegrinaggi. Infatti, non si è soliti inquadrare i pellegrinaggi in attività di carattere commerciale né tantomeno di carattere turistico ma piuttosto come attività di religione o culto e quindi totalmente ricompresi nelle attività di natura istituzionali degli enti. Per effettuare dei pellegrinaggi non dovrebbe quindi necessitare nessuna autorizzazione né tantomeno l'attività dovrebbe avere dei riflessi di natura fiscale.
Diverso è il caso in cui la parrocchia gestisce degli alloggi turistici quali le case-vacanza, case per ferie o strutture ricettive in genere. La parrocchia può naturalmente sia possedere sia gestire tali attività nel pieno rispetto però delle norme sia di natura amministrativa sia di natura fiscale.
Da un punto di vista amministrativo possiamo ricordare che l'attività può essere svolta senza le consuete autorizzazioni necessarie per l'attività alberghiera, fermo restando che vengano rispettati i seguenti requisiti:

  1. tutte le attività turistiche ricettive siano svolte esclusivamente nei confronti dei soci delle stesse. Vale a dire non vi deve essere il requisito di "attività rivolta al pubblico" in quanto altrimenti assumerebbe tutte le caratteristiche di un'attività alberghiera o ristorativi;
  2. che vi siano reali finalità di natura religiosa e sociale e che non sia un'attività turistica a prezzi contenuti;
  3. che vi sia l'iscrizione ad una associazione nazionale di turismo sociale.

Restano naturalmente sempre valide tutte le caratteristiche volte a garantire l'igiene e l'incolumità delle persone fisiche quindi le norme relative alla pubblica sicurezza, la prevenzione incendi, la prevenzione infortuni, le norme di tutela sanitaria delle ASL, ecc.). Da un punto di vista fiscale si ritiene che tali attività siano di natura commerciale, fatti salvi alcuni aspetti specifici, quali: seminari di studio, ritiri spirituali, campi studio ed altre iniziative analoghe, che solitamente prevedono solo una suddivisione delle spese sostenute.
In risposta ad un quesito che frequentemente viene posto da enti religiosi che hanno la proprietà di "case per ferie" è se quest'ultima sia esente dall'imposta comunale sugli immobili (Ici). Da una rilettura dell'articolo 6 della legge 217/83 le "case per ferie" sono fabbricati ricettivi attrezzati per il soggiorno di persone (o gruppi di essi) e gestiti, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per finalità.
Per questo motivo in questo caso sussisterebbero le condizioni agevolative previste dalla lettera i, dell'articolo 7 del D.Lgs. 504/92, gli immobili in questione sono esenti da Ici.


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Rimborsi spese per volontari

Requisiti, modalità e adempimenti
L'articolo 2 della Legge quadro sul volontariato 266/91 "inquadra" la figura del volontario definendo il fine e le modalità con cui deve essere prestata l'opera del volontari.Il primo comma dell'art. 2 stabilisce, infatti, che l'attività del volontario e': "quella  prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà".
La figura del volontario è ulteriormente definita e delimitata dal terzo comma del medesimo articolo che stabilisce l'incompatibilità del volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione di cui fa parte.
L'attività del volontario, per espressa previsione della Legge, non può essere in alcun modo retribuita nemmeno dal beneficiario della prestazione.
Le prestazioni di attività rese dal volontario, nell'ambito e nel rispetto dei punti precedenti, non sono quindi soggette alle normative di carattere fiscale, previdenziale e assistenziale applicabili ai rapporti di lavoro subordinato od autonomo.
L'esistenza (anche indiretta) di un rapporto patrimoniale tra l'Organizzazione ed il volontario potrebbe comportare, invece, il venire meno dello "status" di volontario e delle agevolazioni previste dalla Legge 266/91 con la conseguente applicazione delle norme di Legge fiscali e previdenziali applicabili ed individuabili sulla base delle modalità con cui è stata resa la prestazione.
L'attività del volontario oltre che gratuita deve essere prestata in modo personale e spontaneo dagli aderenti dell'organizzazione (comma 1, art. 3 della Legge 266/91).

Rimborsi spese ai volontari: limiti e tipologia 
La Legge 266/91 consente di rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla Organizzazione cui il volontario aderisce.
Le spese sostenute dal volontario nell'interesse dell'Organizzazione,  da questa rimborsate, sono esenti da qualsiasi ritenuta fiscale e previdenziale.
I parametri che delimitano, pertanto, le spese rimborsabili ed il loro regime di esenzione fiscale e previdenziale, sono due:

  1. le spese devono essere effettivamente sostenute per l'attività di volontariato prestata;
  2. il limite della spesa rimborsabile deve essere preventivamente fissato dall'Organizzazione;

(Con la mancata previsione dei limiti di rimborso, ed in presenza di erogazione di somme di ammontare elevato, il rimborso delle spese potrebbe essere considerato alla stregua dell'erogazione di un compenso per l'attività prestata).
La tipologia delle spese rimborsate, anche in presenza dei limiti di rimborso, è determinante per l'esclusione delle erogazioni dall'ambito dei compensi.

Tra le spese RIMBORSABILI possono rientrare: 

  • le spese di viaggio relative a spostamenti effettuati per prestare l'attività. Affinché i rimborsi siano validi è indispensabile che siano dettagliati in modo analitico date, luoghi e motivo degli spostamenti, e che i dati predetti trovino riscontro nell'attività prestata dal volontario; 
  • le spese per vitto, alloggio, e trasporto in presenza di trasferta (per trasferta si deve intendere una prestazione resa al di fuori dell'abituale sede di lavoro);
  • i rimborsi per spese di trasporto per spostamenti connessi con l'attività del volontario, anche nell'ambito del comune, a condizione che siano documentati dal vettore (biglietti tranviari);
  • altri importi anticipati dal volontario in nome e per conto dell'organizzazione per acquisto di beni e servizi a favore della stessa 1.

Tra le spese NON RIMBORSABILI rientrano:

  • tutte le spese non documentate;
  • tutti i rimborsi forfetari.

In base ad una lettura prudenziale della normativa, si ritiene che tra le spese NON rimborsabili debbano essere ricomprese anche quelle sostenute dal Volontario per recarsi presso la sede della OdV cui aderisce.
Tale orientamento prudenziale si basa sul presupposto che le finalità perseguite dal Volontario siano riconducibili a quelle contenute nell'articolo 1 della Legge quadro. (n.266 del 11 agosto 1991). Inoltre l'articolo 2 della Legge ai commi 1 e 2 stabilisce la gratuità e la spontaneità delle prestazioni del Volontario e limita il rimborso delle spese sostenute a quelle effettivamente sostenute per l'attività prestata.
Parrebbe che le spese per recarsi  presso la sede della OdV non sono riferibili all'attività prestata ma propedeutiche allo svolgimento, spontaneo e gratuito, dell'attività di volontariato.
Anche se non viene espresso esplicitamente dalla L. 266/91, dal punto di vista fiscale le spese rimborsabili devono essere tutte documentate per comprovarne l'effettivo onere sostenuto dal volontario.

1 -  G.M. Colombo, Enti non Profit, parte V Casi Pratici, 6.Rimborsi spese, pag. 3


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Organizzazioni di volontariato e comodati

Tra le varie tipologie di atti e negozi giuridici con i quali molto spesso è chiamato a misurarsi chi si trova impegnato nella gestione di un ente non profit, un posto di primo piano è sicuramente occupato dal contratto di comodato.

Capita infatti frequentemente che alcuni soggetti - siano essi persone fisiche o giuridiche - intenzionati a sostenere il funzionamento dell'ente non profit preferiscano (o trovino più conveniente) farlo concedendogli in "prestito di uso" un determinato bene senza volere nulla in cambio, piuttosto che diventandone soci o effettuando erogazioni liberali in suo favore.
Ecco allora che le due parti, cioè l'ente non profit e il soggetto intenzionato a concedere in uso gratuito il bene, si trovano nelle condizione di dover valutare se e come disciplinare tale rapporto, magari proprio facendo ricorso alla stipula di un apposito contratto di comodato.
Il comodato è una fattispecie contrattuale, ben nota sia alla giurisprudenza che alla dottrina, tipizzata dall'art. 1803 del Codice Civile nel quale viene definito come "il contratto col quale una parte (detta comodante) consegna all'altra (detta comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato e' essenzialmente gratuito".


Il comodato è quindi un contratto gratuito, reale (si perfeziona con la consegna materiale del bene), a effetti obbligatori e unilaterale in quanto l'unica prestazione che nasce dal contratto è quella della restituzione della cosa dal comodatario al comodante.
Il comodatario deve servirsi della cosa secondo l'uso pattuito e custodirla con diligenza. Il comodatario non può concedere la cosa a sua volta in comodato a altri senza il consenso del comodante e deve restituirla alla scadenza del termine, o appena il comodante gliela chieda, se il comodato è precario, cioè senza previsione di termine.
Va subito detto che il requisito della gratuità si pone come l'elemento distintivo e caratterizzante il comodato: se per l'uso della cosa fosse stabilito un corrispettivo, si ricadrebbe sotto lo schema del contratto di locazione (obbligo di far godere una cosa verso un determinato corrispettivo, cfr. art 1571 c.c.). Peraltro, il fatto che l'accordo preveda un compenso di modesta entità a favore del comodante, non contrasta con la volontà negoziale di comodare la cosa.


In tal senso la Corte di Cassazione ha precisato (v. sentenza n. 485/2003) che è compatibile con la fattispecie contrattuale del comodato prevedere degli oneri in capo al comodatario, a patto che gli stessi non siano tali da costituire una vera e propria controprestazione.
Sempre la Cassazione ha riconosciuto natura di comodato, e non di locazione, al contratto in cui viene posto un onere, a carico del comodatario, "purché esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto, ponendosi come corrispettivo del godimento della cosa ed assumendo quindi la natura di una controprestazione" (v. sentenza 13920/2005).

Il comodato può avere per oggetto cose mobili o immobili, universalità e beni mobili registrati. Si tratta inoltre di un contratto non compreso fra quelli per i quali è richiesta la forma scritta a pena di nullità, secondo quanto previsto dall'articolo 1350 codice civile.
Questo significa che il comodato è un contratto a forma libera - e come tale stipulabile anche oralmente - la cui registrazione presso il competente ufficio della Agenzia delle Entrate non si configura come obbligatoria ma meramente eventuale.


L'imposta di registro, infatti, colpisce tutti gli atti scritti a contenuto patrimoniale mentre sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta i contratti verbali, ad eccezione di quelli espressamente previsti dal Testo unico dell'imposta di registro (v. art. 3 primo comma DPR 131/1986) tra i quali però non è richiamato il contratto di comodato.
Quest'ultimo rientra nella categoria "altri contratti verbali" per i quali la registrazione è prevista solo qualora le relative disposizioni siano enunciate in altri atti (v. art. 22 DPR 131/1986). Pertanto, i contratti verbali di comodato, sia che abbiano per oggetto beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti.


In proposito il Testo unico dell'imposta di registro, specifica con chiarezza che "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate [...]" (v. art. 3 secondo comma DPR 131/1986 con rinvio al successivo art. 22). E sempre sul medesimo argomento l'Agenzia delle Entrate fa riferimento alla sentenza n. 13/ 1991 della Corte di Cassazione, secondo la quale "nel sistema della legge di registro una convenzione verbale enunciata in un atto scritto costituisce oggetto d'imposta" (v. risoluzione n. 14/2001). A conferma di quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione ricordiamo altresì come anche la Corte Costituzionale, sebbene con riferimento una diversa fattispecie, abbia riconosciuto la piena legittimità della tassazione degli atti enunciati in provvedimenti giurisdizionali (v. sentenza n. 7 del 1999).
Qualora invece la forma prescelta per la stipula del contratto sia stata quella scritta, con riferimento agli obblighi di registrazione, bisogna distinguere il comodato di beni immobili dal comodato di beni mobili.


Il contratto di comodato in forma scritta avente per oggetto beni immobili, è soggetto a registrazione in termine fisso - 20 gg. dalla data dell'atto - e con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 168 euro (v. art. 5, quarto comma, parte prima della Tariffa allegata al DPR 131/86). Come precisato dall'Agenzia delle Entrate (v. risoluzione n. 14/E del 2001) poiché nella norma non vi è alcun riferimento alla tipologia della forma, il contratto scritto è sottoposto all'obbligo della registrazione a prescindere dal fatto che sia stato redatto nella forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata.
Il contratto di comodato in forma scritta avente per oggetto beni mobili se redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 168 euro (v. art. 3, parte seconda della Tariffa allegata al DPR 131/86). Se, invece, il contratto comodato di beni mobili viene redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, il medesimo sarà soggetto all'obbligo della registrazione in termine fisso - i soliti 20 gg. dalla data dell'atto - con l'applicazione dell'imposta nella misura fissa di 168 euro (v. citata risoluzione n. 14/2001). Quest'ultimo caso rientra infatti nella la norma di carattere residuale che prevede l'obbligo della registrazione anche per gli atti pubblici e le scritture private autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (v. art. 11, parte prima della Tariffa allegata al DPR 131/86).


Concludiamo ribadendo che i contratti verbali di comodato sono soggetti all'obbligo della registrazione esclusivamente nel caso di enunciazione in altri atti e che trattandosi di un contratto a titolo gratuito, le spese per la registrazione sono poste a carico del comodatario.
Ovviamente, qualora dovessero permanere dei dubbi in merito alla natura del contratto (per esempio: comodato piuttosto che locazione) l'Agenzia delle Entrate - ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 131/1986 - applicherà l'imposta di registro secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, prescindendo dal titolo o dal nome attribuito dalle parti all'atto.

Fonte: www.infocontinuacsv.net


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Volontariato e rapporto con le imprese

Le aziende che entrano in contatto con il mondo del volontariato possono avere un ottimo ritorno in termini di immagine sia al proprio interno che all'esterno. E, soprattutto, avranno auspicabili ritorni positivi i singoli soggetti che vengono in contatto con la realtà delle organizzazioni di volontariato e con i fini e gli obiettivi che queste si prefiggono.

Una prospettiva concretamente attuabile, grazie ad una norma introdotta dal decreto legislativo 460 del 1997, che consente alle aziende profit che distaccano proprio personale, retribuendolo, presso organizzazioni di volontariato, di dedurne i costi relativi dal reddito d'impresa anche se si tratta di costi non inerenti.
La deducibilità è limitata al 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente sostenute dai datori di lavoro che "prestano", appunto, il proprio personale alle organizzazioni di volontariato.
La possibilità di dedurre i costi, in deroga al principio dell'inerenza dei costi, è stata introdotta dall'articolo 13 (comma 1 lett. B del d.lgs 460/97 che ha modificato l'articolo 65 del T.U.I.R.) introducendo al comma 2, la lettera c-septies, che consente appunto la deducibilità delle spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzato per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente , così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. La validità e l'efficacia di tale norma è stata confermata dal Ministero delle Finanze con le proprie circolari (n. 168 del 26/6/1998 punto 4.3 e n. 22 del 22/1/1999 punto 3).

Sono poche le opportunità per favorire la collaborazione tra aziende e organizzazioni di volontariato, ma non per questo vanno trascurate. Le elenchiamo di seguito riportandone in sintesi le caratteristiche e le fonti normative.

FACILITAZIONI NELLA FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO
L'articolo 17 della L. 266/91, al fine di favorire l'attività di volontariato, prevede il diritto, per i lavoratori che svolgono attività di volontariato, a facilitazioni nella flessibilità dell'orario e dei turni di lavoro.
Le forme di flessibilità e/o le facilitazioni per i dipendenti privati e pubblici sono regolate rispettivamente dalla Contrattazione Collettiva e dalla Legge quadro sul pubblico impiego.
Nella tabella i C.C.N.L. che hanno recepito quanto previsto dall'articolo 17 della Legge quadro per il volontariato, evidenziando in particolare l'articolo specifico di ogni singolo contratto nazionale.
Peraltro la quasi totalità dei C.C.N.L. si è limitata a recepire il dettato legislativo senza stabilire modalità e/o procedure dettagliate.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

ARTICOLO

ABBIGLIAMENTO - Lavorazioni conto terzi facon - CNAI

67

AGENZIE MARITTIME ED AEREE

28

ALIMENTARI - INDUSTRIA

42

ATTIVITA' FERROVIARIE

32

AUTORIMESSE A NOLEGGIO AUTOMEZZI

56

AUTOSCUOLE

24

AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA

33

CERAMICA - INDUSTRIA

32

CHIMICA - PICCOLA MEDIA INDUSTRIA

10

COIBENTI - AZIENDE INDUSTRIALI

Parte V

COMMERCIO - CNAI - Aziende oltre 50 dipendenti

63

COMMERCIO - CNAI - Aziende da 15 a 50 dipendenti

62

COMMERCIO - CNAI - Aziende fino a 14 dipendenti

59

CONCERIE - AZIENDE INDUSTRIALI

Titolo V

COOPERATIVE SOCIALI

16

CREDITO COOPERATIVO

91

ENERGIA

25

ENTI CULTURALI E RICREATIVI - FEDERCULTURE

56

LAMPADE E CINESCOPI

37

LAPIDEI - PICCOLA MEDIA INDUSTRIA

44

MAGAZZINI GENERALI

45

METALMECCANICA - PICCOLA E MEDIA INDUSTR.

18

METALMECCANICA - AZIENDE INDUSTRIALI

22

METALMECCANICA - AZIENDE COOPERATIVE

22

OLIO E MARGARINA - INDUSTRIA

49

POMPE FUNEBRI

60

RECAPITO TELEGRAMMI

27

SCUOLE PRIVATE - MATERNE - FISM

16

SERVIZI ASSISTENZIALI - AGIDAE

12

SERVIZI ASSISTENZIALI - ANASTE

11

SERVIZI ASSISTENZIALI - AIAS

10

SERVIZI ASSISTENZIALI - ANFFAS

9

SERVIZI ASSISTENZIALI - ANPAS

10

SERVIZI ASSISTENZIALI - AVIS

11

SERVIZI ASSISTENZIALI - FENASCOP

12

SERVIZI ASSISTENZIALI - UNEBA

29

TELECOMUNICAZIONI

Note a verbale

VETRO - INDUSTRIA

60

PERMESSI PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

• DURATA DEI PERMESSI (ex art. 9 commi 1 e 2 D.P.R. 194/2001): non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno (elevati rispettivamente a 60 giorni e 180 giorni in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale);

•DIRITTI GARANTITI AI VOLONTARI (ex art. 9 commi 1 e 2 D.P.R. 194/2001):

il mantenimento del posto di lavoro;
il mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
copertura assicurativa.

•DIRITTI DEI DATORI DI LAVORO (ex art. 9 comma 5 D.P.R. 194/2001): rimborso degli emolumenti versati al lavoratore su richiesta da presentare all'Agenzia di protezione civile entro 2 anni successivi alla conclusione dell'intervento.
Volontari impiegati in attività di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica autorizzate dall'Agenzia di protezione civile:

•DURATA DEI PERMESSI (ex art. 9 comma 4 D.P.R. 194/2001): non superiore a 10 giorni continuativi e fino a 30 giorni nell'anno;

•OBBLIGHI DEI VOLONTARI/ORGANIZZAZIONI (ex art. 9 comma 7 D.P.R. 194/2001): richiesta di esonero dal servizio lavorativo da presentare al datore di lavoro almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova di addestramento o di simulazione;

•DIRITTI GARANTITI AI VOLONTARI (ex art. 9 commi 1 e 2 D.P.R. 194/2001):
il mantenimento del posto di lavoro;
il mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
copertura assicurativa;

•DIRITTI DEI DATORI DI LAVORO (ex art. 9 comma 5 D.P.R. 194/2001): rimborso degli emolumenti versati al lavoratore su richiesta da presentare all'Agenzia di protezione civile entro 2 anni successivi alla conclusione dell'intervento.

PERMESSI PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DA PARTE DI PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L'art.72 della "manovra estiva" (d.l. 112/2008 convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008) dispone che il personale della pubblica amministrazione può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. Durante il periodo di esonero dal servizio il dipendente pubblico percepisce il 50% del trattamento economico goduto al momento della collocazione "a riposo". Tale trattamento è aumentato al 70% in caso il dipendente pubblico svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 


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Attribuzione del Codice Fiscale e Partita IVA

L'identità fiscale dell'Associazione potrà essere acquisita con richiesta di attribuzione del Codice Fiscale, mentre l'apertura della P. IVA si renderà necessaria nel solo caso di svolgimento di attività commerciali abituali, ovvero oggettivamente commerciali.

All'atto della sua costituzione l'Associazione può acquisire il solo C. F., rimandando l'eventuale P. IVA a valutazione successiva sulla natura delle operazioni svolte dal sodalizio.

La richiesta di attribuzione del C. F. dovrà essere effettuata mediante presentazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente (ossia ove l'Associazione abbia ubicato la propria sede legale) di duplice copia di atto costitutivo e di statuto dell'Associazione, con le firme dei soci fondatori apposte in originale su entrambe le copie dell'atto costitutivo.

Al Presidente (munito di carta di identità), o al consigliere da questo delegato, sarà fatto compilare il Mod. AA5 , cui seguirà l'immediato rilascio dello stesso C.F. in forma gratuita. Con riguardo alla scrittura privata registrata, essa diverrà obbligatoria per i soli Enti associativi privilegiati di cui all'articolo 148, comma 3, del DPR n.917/1986 (TUIR) e la sua effettuazione vincolerà al versamento delle imposte di bollo e di registro.

Approfondimento: la contabilità supersemplificata, semplificata e ordinaria

ATTENZIONE: i concetti relativi ai sistemi contabili che si andranno ad esporre si riferiscono esclusivamente ad enti titolari di partita Iva

Contabilità supersemplificata (art. 20, comma 3, D.P.R. n. 600/1973)
Tale regime si applica per gli enti non commerciali che nell'anno precedente non abbiano superato il limite di ricavi pari a 15.493,84 euro per le attività di prestazione di servizi e a 25.822,84 per le altre attività. Nei registri IVA oppure nel prospetto approvato dal Ministro delle Finanze con DM 11 febbraio 1997 devono annotare entro il 15 del mese successivo:

  • l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate;
  • qualora non vi sia l'obbligo di fatturazione, le operazioni effettuate in ciascun mese;
  • i compensi e i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • il valore delle eventuali rimanenze di magazzino entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'Iva;
  • l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta.

Regime di contabilità semplificata (art 18 D.P.R. n. 600/1973)
Per enti non commerciali che nell'anno precedente hanno realizzato ricavi commerciali non superiori a 309.874,14 euro (per le attività di prestazioni di servizi) o a 516.459,90 euro (per le altre attività). Gli adempimenti sono:

  • entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale devono essere fatte le annotazioni rilevanti ai fini della dichiarazione del redditoà art. 9, D.L. n. 69/1989;
  • entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale devono essere indicate nel registro degli acquisti IVA il valore delle rimanenze (indicando distintamente per queste ultime le quantità e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste dagli articoli 59 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi, con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione) à art. 9, D.L. n. 69/1989;
  • entro sessanta giorni, i componenti positivi e negativi del reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonché le rettifiche ai componenti ivi indicati ai fini della determinazione del redditoà art. 9, D.L. n. 69/1989.

Contabilità ordinaria (artt. 14 e segg. D.P.R. n. 600/1973)
Per gli enti non commerciali con ricavi dell'attività commerciale su base annua superire a 309.874,14 euro (per le attività di prestazione di servizi) o a 516.459,90 euro (per le altre attività) oppure per libera scelta. Gli adempimenti sono: 

  • libro giornale e libro inventarià artt 2216 e 2217 Codice Civile; 
  • registri IVA obbligatorià artt 24 e 25, DPR n. 633/1973;
  • scritture ausiliarieà mastro dei conti dove registrare gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee; 
  • scritture ausiliarie di magazzinoà obbligatorio solo per le associazioni che hanno conseguito ricavi annui per un importo superiore a 5.164.569 euro ed abbia rimanenze per un valore superiore a 1.032.913,80 euro; 
  • registro dei beni ammortizzabili (non più obbligatorio dal febbraio 1997 ma opzionale); 
  • libri sociali (all'art. 2421 C.C.); 
  • libro matricola e libro paga (art. 21 DPR n. 600/1973); 
  • bilancio e inventario (dell'art. 2217 del C.C.).

 


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Comunicazioni di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate

L'attività di controllo effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei contribuenti è finalizzata alla verifica dei dati indicati dagli stessi nei modelli presentati.  Nell'ambito di tale attività di controllo, se emerge una maggiore imposta dovuta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, prima di far recapitare al contribuente la cartella di pagamento gli viene inviata una comunicazione in cui vengono evidenziate le maggiori somme dovute, più le relative sanzioni e gli interessi.  In tal caso, al contribuente è data l'opportunità di versare una sanzione ridotta se regolarizza la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
Può anche essere inviata una comunicazione senza richiesta di pagamento, come ad esempio in caso di riconoscimento di riporto di perdite diverso da quello indicato dal contribuente.
         

Le tipologie delle comunicazioni

  1. Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico
  2. Le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale
  3. Le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

A chi vanno recapitate le comunicazioni

Cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità

  1. Il contribuente riconosce la validità della comunicazione
  2. Il contribuente non riconosce la validità della comunicazione

Come rateizzare le somme indicate nelle comunicazioni

Le tipologie delle comunicazioni

In linea generale, le comunicazioni sono emesse a seguito di tre diversi tipi di attività:

  • il controllo automatico;
  • il controllo formale;
  • la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (Tfr, arretrati, eccetera).

Prima di analizzare le singole tipologie, va comunque ricordato che le comunicazioni non sono veri e propri atti impositivi, anzi la loro funzione è quella di rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella. Non sono pertanto impugnabili autonomamente dinanzi alle Commissioni tributarie.

Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico

Il controllo automatico è effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Come accennato in precedenza, le comunicazioni emesse a seguito di tale controllo evidenziano o la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l'eventuale presenza di errori (richiesta di chiarimenti). In quest'ultimo caso, la richiesta dà ai contribuenti la possibilità di pagare le somme indicate (con una riduzione delle sanzioni) oppure di segnalare all'Agenzia le ragioni per cui si ritengono infondati gli addebiti.
Ai contribuenti che hanno presentato il Modello 730 è inviata, eventualmente, la sola comunicazione di irregolarità.

Le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale

Il controllo formale delle dichiarazioni è quello effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e consiste nella verifica della conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti ovvero forniti da enti previdenziali ed assistenziali, banche ed imprese assicuratrici.
Pertanto, il contribuente è preventivamente invitato dall'ufficio ad esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.
Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, ovvero nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.
Il controllo formale consente di:

  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto;
  • escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell'Agenzia;
  • determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

Le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

La liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è l'operazione con la quale l'Agenzia determina l'imposta dovuta su determinati redditi (assoggettati ad un regime di favore, come per esempio il trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti, arretrati di lavoro dipendente o di pensione, eccetera) per i quali sono state già versate delle somme a titolo d'acconto.
Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del Modello UNICO o nel quadro D del Modello 730, nonché di quelli riportati dal sostituto d'imposta sul modello 770, viene calcolata definitivamente la somma eventualmente dovuta o il rimborso spettante. Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni ed interessi).
Tali comunicazioni si distinguono da quelle relative al controllo delle dichiarazioni alle quali possono eventualmente aggiungersi. Può accadere, pertanto, che il contribuente abbia prima ricevuto la comunicazione di regolarità (o di irregolarità) relativa alla dichiarazione, e che, successivamente, ne riceva un'altra relativa a somme ancora dovute su redditi soggetti a tassazione separata.

 

A chi vanno recapitate le comunicazioni

Normalmente, le comunicazioni sono recapitate direttamente al contribuente, al suo domicilio fiscale.

Per le dichiarazioni (compreso il Modello 730) presentate in via telematica da intermediari abilitati, invece, il contribuente può scegliere se ricevere la comunicazione degli esiti di liquidazione della dichiarazione:

  • direttamente al suo domicilio fiscale, con raccomandata;
  • tramite l'intermediario che ha effettuato l'invio della dichiarazione, se questo è previsto nell'incarico di trasmissione.

In quest'ultimo caso, è necessario che l'intermediario dichiari espressamente di voler ricevere l'avviso telematico, dandone evidenza nell'incarico di trasmissione.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli intermediari hanno l'obbligo di informare i propri clienti.
Il contribuente che sceglie la trasmissione dell'avviso telematico all'intermediario consenziente, per evitare l'iscrizione a ruolo ed effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta (10% ha a disposizione un lasso di tempo più ampio rispetto ai 30 giorni previsti dalla norma. E' infatti stabilito che i 30 giorni decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito.
In taluni casi, su richiesta motivata, qualora siano riconosciute oggettive difficoltà per gli intermediari di ricevere le comunicazioni l'Agenzia delle Entrate può derogare all'obbligo di invio degli avvisi telematici.
Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico all'intermediario, l'esito della liquidazione è inviato, mediante raccomandata, al suo domicilio fiscale.

 

Cosa fare se si riceve una comunicazione di irregolarità

Nel caso in cui un contribuente riceva una comunicazione di irregolarità può adottare diversi comportamenti.
In particolare, egli può:

  • concordare con il suo contenuto e quindi riconoscerne la validità;
  • dissentire sul contenuto e, quindi, ritenere che essa sia sbagliata.

Il contribuente riconosce la validità della comunicazione

Se il contribuente riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento, entro un certo termine, di una sanzione ridotta, oltre all'imposta oggetto della rettifica e ai relativi interessi.
In particolare, è previsto che:

  • la regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme ancora dovute, con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30%

Se la comunicazione è arrivata tramite l'invio di un avviso telematico all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento e fruire della sanzione in misura ridotta a 1/3 inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell'avviso;

  • la regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30%

Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell'ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti del controllo, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, le eventuali residue somme dovute devono essere versate nel termine di 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

  • per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento sono dovute le sanzioni (del 30% e gli interessi.

I pagamenti a seguito di comunicazioni vanno eseguiti presso le banche, gli uffici postali o agenti della riscossione con il modello "F24 precompilato" (l'importo in esso indicato tiene conto della sanzione ridotta).
Se il contribuente (che non sia titolare di partita Iva) vuole avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, deve presentare alla banca, alla posta o agli agenti della riscossione un modello F24 nel quale, nell'ambito della sezione "erario", devono essere indicati i seguenti codici tributo:

  • 9001, per le somme da versare in base alle comunicazioni da liquidazione automatica;
  • 9006, per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale;
  • 9526, per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti le indennità di fine rapporto e le prestazioni pensionistiche in forma di capitale;
  • 9527, per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti gli altri redditi soggetti a tassazione separata.

Inoltre, nel modello F24 va indicato il numero di codice dell'atto, l'importo a debito e l'anno di riferimento indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione.
Per i titolari di partita Iva che vogliono avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, è invece obbligatorio effettuare il versamento in via telematica.
Si ricorda che ai fini della regolarizzazione delle comunicazioni è sempre dovuta, insieme alla sanzione ridotta, anche l'imposta oggetto della rettifica con i relativi interessi.
Nella seguente tabella sono riepilogati i termini, le sanzioni e le modalità per la regolarizzazione delle dichiarazioni da inviti per le irregolarità formali, e comunicazioni ai contribuenti. Non sono comprese le ulteriori possibilità di regolarizzazione delle violazioni relative alle dichiarazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 in materia di ravvedimento operoso.

 

TIPO DI COMUNICAZIONE

TERMINE

SANZIONE

PAGAMENTO

Invito per errori formali (che non incidono sul pagamento del tributo)

entro 30 giorni
dal ricevimento
dell'invito

Nessuna

Nessuno

Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni

entro 30 giorni dal ricevimento dell'unica o ultima
comunicazione

10% dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta ad 1/3)

Se viene utilizzato il modello F24 "precompilato" allegato alla comunicazione, i contribuenti (sia titolari che non titolari di Partita IVA) possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione. Qualora non venga utilizzato il  mod. F24 "precompilato":

  • se il contribuente è titolare di Partita Iva, il versamento deve essere effettuato solo in via telematica;
  • se il contribuente non è titolare di Partita IVA, il versamento può essere effettuato anche mediante il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione.

Comunicazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata

Nessuna sanzione per la tassazione separata se il pagamento avviene entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione

Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni

entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti

20% della maggiore imposta calcolata (sanzione ordinaria del 30% ridotta ai 2/3)

Il contribuente non riconosce la validità della comunicazione

Se il contribuente non ritiene fondata la pretesa tributaria contenuta nelle comunicazioni, può adottare diversi comportamenti a seconda del tipo di comunicazione ricevuta.
In particolare occorre distinguere tra:

  • comunicazione emessa a seguito di controllo automatico; in tal caso egli può rivolgersi:
  • ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati. Nell'ipotesi che l'Ufficio provveda in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione degli esiti della liquidazione automatica, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorrerà dalla data di comunicazione della correzione da parte dell'ufficio. In questo caso al contribuente sarà consegnato un nuovo modello di pagamento con l'indicazione dell'importo rettificato. Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni), in assenza del versamento richiesto l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena.
  • al Centro di assistenza multicanale (numero 848.800.444) per l'eventuale correzione delle comunicazioni di irregolarità. La documentazione necessaria per le correzioni può essere trasmessa dai contribuenti ai centri di assistenza anche tramite fax.
  • comunicazione emessa a seguito di controllo formale; in tal caso il contribuente può segnalare all'ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, eventuali dati od elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio stesso.

Nell'ipotesi che l'ufficio provveda in via di autotutela alla rettifica parziale della comunicazione degli esiti del controllo formale, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l'indicazione delle residue somme da versare e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento delle somme residue dovute nei trenta giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
Trascorso questo termine l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena. Pertanto il contribuente ha interesse ad anticipare quanto più possibile la segnalazione all'ufficio dei dati erroneamente non considerati.
Nel caso in cui il destinatario della comunicazione intenda comunque versare (prima di rivolgersi all'ufficio locale) una parte dell'importo richiesto, non deve utilizzare il modello F24 precompilato ma ne deve predisporre un altro indicando i codici tributo relativi alle somme da versare, nonché il codice atto, entrambi riportati nella comunicazione. Naturalmente, anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti vantati nei confronti dell'Erario.

 

Come rateizzare le somme indicate nelle comunicazioni

Il contribuente, in alcuni specifici casi previsti dalla legge, può chiedere la rateizzazione delle somme richieste nella comunicazione di irregolarità.
In particolare la rateizzazione avviene con le seguenti modalità:

  • somme dovute superiori a 2.000 euro (500 euro se si tratta di tassazione separata): possono essere rateizzate in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo;
  • somme dovute superiori a 5.000 euro: possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo;
  • somme dovute superiori a 50.000 euro: in tal caso il numero massimo di rate trimestrali è sempre pari a 20 ma per ottenere la rateazione è necessario prestare una fideiussione bancaria o assicurativa, o una garanzia rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. Tali garanzie devono essere prodotte all'ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.

Per importi non superiori a 2.000 euro (500 euro se derivanti dalla tassazione separata), la dilazione può essere concessa dall'ufficio, su richiesta del contribuente, solo nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
L'importo della prima rata va versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% /strong> annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti a dette iscrizioni a ruolo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.
Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
Va infine ricordato che se si decade dal beneficio della rateizzazione non si potrà poi fruire della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e notificate con la cartella.


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Siamo un'associazione culturale senza partita IVA. Vorremmo promuovere i prodotti del commercio equo e solidale senza dover "complicare" la nostra gestione fiscale. Possiamo esporre i prodotti nella nostra sede ed eventualmente offrirli ai nostri soci che ne facciano richiesta?

La semplice promozione dei prodotti del commercio equo e solidale, se connessa, com'è giusto allo scopo idealistico legato alla promozione delle attività cultuali ed economiche che avvengono nei paesi in via di sviluppo può benissimo rientrare, come attività, tra quelle di un'associazione.
Allo stesso modo un'associazione può esporli gratuitamente nella propria sede in modo che i propri soci osservino l'operato delle attività svolte nei paesi in via di sviluppo da parte di altre organizzazioni e di altre culture oppure al fine di organizzare mostre di natura culturale che presentino "culture diverse".
L'unico fattore di esclusione, nel caso di associazione senza partita IVA, è la vendita di tali beni sia a soci che a terzi, in quanto un'attività di tale genere presuppone sicuramente operazioni di natura commerciale con tutte le conseguenze previste in tali casi ( apertura partita iva, scelta del regime contabile di riferimento, tenuta libri contabili, tassazione attività commerciali, ecc...). In ogni caso non dovrebbero esserci passaggi di denaro tra i soci e l'associazione a fronte di cessioni di beni di qualsivoglia natura.

Resta salva la possibilità di effettuare iniziative di raccolta fondi con caratteristiche di occasionalità e sporadicità e fermo restando tutti gli adempimenti connessi con tali attività (apposito rendiconto specifico per la raccolta fondi previsto in tali casi per poi procedere al corretto inserimento dell'iniziativa nel bilancio complessivo dell'associazione).


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Come si effettuano i versamenti

Per il pagamento di imposte dirette, ritenute alla fonte, Iva, imposte sostitutive, contributi e premi, ICI e altri tributi locali, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, devono utilizzare il modello di versamento F24.

Con tale modello è possibile pagare le somme dovute con un'unica operazione ed effettuare la compensazione dei debiti con eventuali crediti.
L'imposta di registro e gli altri tributi indiretti (e relative sanzioni), sia che si tratti di somme dovute agli uffici finanziari che di pagamenti dovuti sulla base di atti emessi da altri uffici ed enti (quali processi verbali, ordinanze, ingiunzioni, inviti di pagamento), devono essere invece pagati utilizzando il modello F23.

I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti presentando il modello F24 per via telematica. Tale obbligo può essere assolto direttamente o tramite intermediari abilitati al servizio telematico Entratel.
I contribuenti non titolari di partita Iva possono invece effettuare il versamento su modello F24 cartaceo mediante presentazione dello stesso presso qualsiasi sportello di:

  • banche convenzionate;
  • uffici postali;
  • agenti della riscossione.

Nel compilare il modello è necessario indicare con esattezza il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale e il codice del tributo che si versa (i codici sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia, tramite un agevole motore di ricerca che fornisce, per ogni codice tributo, anche un esempio di compilazione del modello). È inoltre possibile indicare un ulteriore codice fiscale rispetto a quello dell'intestatario del modello, ad esempio nel caso di versamenti effettuati da un erede per un soggetto deceduto, o dal genitore che presenta il modello per il figlio minore.
Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero (per esempio se il versamento da effettuare è di 25 euro, occorrerà indicare "25,00" nella colonna "importi a debito da versare").

Il versamento tramite modello F24 può essere effettuato:

  • in contanti;
  • con addebito su conto corrente bancario o postale;
  • con carte PAGOBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
  • con carte POSTAMAT e POSTEPAY, presso gli uffici postali; 
  • con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali vidimati emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento;
  • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Il versamento tramite modello F23 può essere effettuato con carte POSTAMAT e POSTEPAY (presso gli uffici postali), oppure in contanti o con addebito su conto corrente bancario o postale.
Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso. 

Attenzione
Anche i contribuenti non titolari di partita Iva, benché non obbligati, possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi on line dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postalebancario e postale.


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Tutela della denominazione

Accade che organizzazioni di volontariato diverse abbiano la stessa denominazione. Questo può succedere soprattutto quando la denominazione richiama l'oggetto dell'attività svolta, infatti in questi casi la denominazione è costituita da nomi comuni che possono essere adottati in modo del tutto indipendente da associazioni diverse.

Naturalmente, vi può anche essere il caso di un'associazione che scelga in modo parassitario una denominazione adottata in precedenza da altra associazione già conosciuta per l'attività svolta nel settore.

La denominazione viene tutelata, sotto alcuni profili, dall'articolo 7 del Codice Civile in tema di tutela del nome applicabile per analogia anche agli enti di fatto e, sotto altri aspetti, dalla disciplina in materia di marchi e segni distintivi. Infatti, il diritto alla tutela del nome e dei suoi segni distintivi rientra nel patrimonio anche delle associazioni non riconosciute.

La tutela accordata all'associazione più nota varierà in base al tipo di denominazione scelta, all'ambito territoriale in cui l'associazione era già precedentemente conosciuta e all'eventualità che la denominazione, quale parte di un marchio, sia stata registrata. Infatti, qualora la denominazione costituisca un marchio a cui viene associato un prodotto o un servizio, questo potrà essere registrato. Vero è che si tratta di "marchio d'impresa", tuttavia in linea di principio qualunque ente, anche un'associazione non riconosciuta, quale è abitualmente un OdV, può registrare un marchio d'impresa.
In quest'ambito non prendiamo in considerazione i limiti entro cui i servizi associati a un marchio possono essere resi senza che l'OdV travalichi i rigorosi limiti che sono propri del tipo di associazione nell'ambito degli enti non commerciali.

In mancanza di registrazione, l'OdV potrà difendere il proprio marchio nei limiti del preuso, ossia continuare a utilizzarlo nella misura in cui se ne era valso fino ad allora, sia territorialmente che settorialmente, ovvero, qualora tale marchio abbia notorietà diffusa, tanto da  privare di novità quello successivamente registrato o adottato, ottenere la nullità della registrazione e comunque inibirne l'uso.

La tutela garantita dall'articolo 7 del Codice Civile è costituita dalla possibilità di inibire ad altri soggetti l'uso della propria denominazione e di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti. Tuttavia occorre ricordare che l'esercizio dell'azione è subordinato alla dimostrazione di due presupposti indicati dallo stesso articolo:

  • che l'utilizzazione della denominazione da parte dell'altra associazione sia indebita;
  • che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio.

Nei fatti entrambi i requisiti si riterranno sussistenti quando vi sia la notorietà dell'OdV che per prima ha adottata la denominazione e vi sia almeno il rischio di confusione tra i due enti, operanti nel medesimo settore. Invece, qualora la denominazione di un'OdV venga adottata come ditta commerciale o marchio da un altro ente (società o associazione), la verifica se tale utilizzazione sia o meno indebita andrà effettuata in base alla disciplina specifica che la legge riserva a tali "segni distintivi" nell'ambito del diritto commerciale (ossia la disciplina della ditta, insegna e marchio regolata dagli artt. 2563 c.c. e successivi oltre che dalla legge sul marchio).
Per verificare se la denominazione può trovare tutela occorrerà valutare la novità e la confondibilità del marchio successivamente adottato. In caso positivo, si potrà chiedere di inibire l'uso della denominazione e dei segni distintivi da parte di altri.


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La donazione alle organizzazioni di volontariato

Le Organizzazioni di volontariato iscritte agli omonimi registri locali (regionali o provinciali) possono dare l'opportunità ai propri donatori di godere di un risparmio d'imposta, facendo loro applicare in alternativa due normative differenti, sempre che siano soddisfatte determinate condizioni.

DENARO

Donazione da persone fisiche

    * Legge ONLUS: l'rogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica è detraibile al 19% fino a erogazione massima di € 2.065,83.
    * Legge Più dai meno versi: l'erogazione effettuata a favore di Organizzazioni di volontariato che tiene una contabilità analitica è detraibile nelle misure sopra riportate, oppure è deducibile fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000.

Donazione da persone giuridiche (aziende)

    * Legge ONLUS: l'erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica è deducibile fino al valore maggiore tra il 2% del reddito complessivo e € 2.065,83.
    * Legge Più dai meno versi: l'erogazione effettuata a favore di Organizzazioni di volontariato che tiene una contabilità analitica è deducibile alternativamente nei limiti sopra esposti (2% o € 2.065,83), o fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000.

BENI IN NATURA

Donazione da persone fisiche

    * Legge ONLUS: l'erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica non consente alcun risparmio d'imposta.
    * Legge Più dai meno versi: l'erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che tiene una contabilità analitica è deducibile fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000.

Donazione da persone giuridiche (aziende)
Legge ONLUS
L'erogazione in natura di beni di propria produzione o commercio (regime novellato da articolo 1, comma 130, legge 244/2007) - beni che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione - effettuata a favore di una organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica consente all'azienda - fino ad un costo specifico di acquisto o produzione non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato - di non considerare questi beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e perciò non producono ricavi presunti tassabili secondo il loro valore nominale. Alle aziende è utile inoltre ricordare che detti beni si considerano distrutti agli effetti IVA e pertanto l'azienda può operare la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti.
Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle organizzazioni di volontariato, possono essere erogati senza limiti (avendo peraltro valore nullo). Ad eccezione dei beni facilmente deperibili o prossimi alla scadenza, per fruire della agevolazione l'azienda che effettua la donazione deve seguire una particolare procedura di comunicazione alla DRE e di registrazione contabile ai fini IVA.

Dgls 460/97 -  Articolo 13, comma 3
All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I beni non di lusso alla
cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni,
alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneita' di
utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita,
rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione,
qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo
corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o
l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del
reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si
considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto".

Legge Più dai meno versi
L'erogazione in natura di beni effettuata a favore di una organizzazione di volontariato che tiene una contabilità analitica può applicare le agevolazioni sopra riportate oppure, in alternativa, può applicare la deducibilità fino al valore minore tra il 10% del reddito complessivo e € 70.000 Per determinare il valore del bene, bisogna rifarsi al prezzo mediamente praticato alle stesse condizioni, ai listini o - se il bene è raro o prezioso - ad una perizia. L'organizzazione di volontariato deve emettere una ricevuta che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori.

Personale
Legge ONLUS
E' possibile destinare proprio personale (dipendente, assunto a tempo indeterminato) per lo svolgimento di prestazioni a favore di Organizzazioni di volontariato e dedursi il relativo costo fino al 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

MODELLI

Ricevuta per donazione di beni in denaro a Organizzazione di volontariato da persona fisica o da azienda che può far applicare ai propri donatori la deducibilità ex art 14, DL 35/05

Ricevuta per donazione in denaro a Organizzazione di volontariato da persona fisica o da azienda che non può far applicare ai propri donatori la deducibilità ex art 14, DL 35/05


 
 
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