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Consulenze on-line
Il CSV Biella mette a disposizione un servizio gratuito di consulenza e assistenza qualificata, fornito da esperti nei rispettivi ambiti, che possono essere i suoi operatori o, all’occorrenza, consulenti esterni.
In questa sezione trovi, per ogni ambito di intervento relativo alle consulenze offerte dal CSV Biella alle Organizzazioni di Volontariato, le domande più frequenti e le relative risposte.
Nel caso in cui ritenessi non esaustive le risposte fornite, puoi rivolgerti direttamente agli indirizzi e-mail riportati in ogni area.
Ti segnaliamo che da tempo il CSV di Biella collabora con i professionisti di Confini On-line per offrire alle organizzazioni di volontariato risposte personalizzate ed esaurienti per quanto riguarda le materie giuridiche, di amministrazione e gestione di un'associazione. Se hai un quesito o un dubbio particolare, contatta quindi il CSV di Biella (Simone Rosso - tel.: 015.8497377 - e-mail: simone.rosso@acsv.it) che provvederà a inviare direttamente la tua richiesta agli esperti di Confini On-line! Se vuoi vedere quali richieste di consulenze sono state ad oggi fatte dalle organizzazioni di volontariato e consultare le risposte vai al sito dell'Associazione dei centri di servizio per il volontariato di Biella, Novara e Vercelli clicca qui.
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- Orientamento al volontariato
- Fund Raising
- Quali sono gli elementi necessari per costituire un'associazione di volontariato?
- Che differenza c'è tra la scrittura privata e quella pubblica?
- Un'associazione è una persona giuridica? Qual è la differenza tra associazione riconosciuta e non riconosciuta?
- L'associazione può avere un Codice Fiscale? A cosa serve?
- L'IVA e il Volontariato
- "senza scopo di lucro" è sinonimo di "volontariato"?
- Quando e come deve rilasciare ricevute?
- Come si identificano le attività commerciali marginali di un’organizzazione di volontariato?
- Che cosa sono le prestazioni occasionali
- I limiti delle prestazioni occasionali
- La ritenuta d'acconto
- La privacy
Quali sono gli elementi necessari per costituire un'associazione di volontariato?
E' sufficiente riunire in modo stabile un gruppo di persone con uno scopo di natura ideale (e non economico) ben definito; questa condizione già di per sé costituisce un'associazione. Non esiste un limite minimo di persone che possono formare un'associazione, possono essere anche due.
La costituzione di un'associazione può quindi avvenire anche in forma di accordo orale (artt. 36 ss. Codice Civile). Questo tipo di formula preclude però ogni tipo di passo successivo; essa non potrà svolgere nessun genere di attività a pagamento (tranne l'iscrizione dei soci), né accedere alle agevolazioni e/o contributi pubblici, né iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato, agli albi degli Enti Locali, né accedere ai servizi del Centro di Servizio per il Volontariato, ecc. .
Conviene quindi compiere il passo successivo di redazione dell’'atto costitutivo e dello statuto redatti nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata registrata (quest’ultima consigliata in quanto più economica non essendo necessario l’intervento di un notaio).
L'associazione, affinché possa qualificarsi come organizzazione di volontariato, deve caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci, bensì per fini di solidarietà sociale.
Che differenza c'è tra la scrittura privata e quella pubblica?
Come abbiamo detto, se la costituzione avviene sotto la supervisione di un notaio e l'atto viene registrato, essa ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico, altrimenti è una scrittura in forma privata.
La scrittura privata, secondo il Codice Civile, vincola i firmatari e vale nei confronti di terzi fintanto che i firmatari riconoscono la propria firma. Per evitare scherzi da parte dei firmatari si ricorre all'atto pubblico, che prevede l'autentica delle firme dal notaio (il quale autenticando le firme certifica anche la coerenza e la conformità dell'atto con la legge) e la registrazione.
La differenza materiale sta innanzitutto nei costi: il notaio costa intorno ai 300 EURO. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento e diventare quindi Persona Giuridica.
Un'associazione è una persona giuridica? Qual è la differenza tra associazione riconosciuta e non riconosciuta?
La principale differenza è che mentre delle obbligazioni assunte da un'associazione riconosciuta risponde solo l'associazione con il proprio patrimonio, con esclusione di responsabilità per i singoli soci, per le obbligazioni assunte da un'associazione non riconosciuta il patrimonio dell'associazione risponde in solido con quello delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
In generale un'associazione non è riconosciuta come Persona Giuridica per il diritto privato. Questo significa che l'associazione non è obbligata a possedere un patrimonio e le responsabilità legali sono esclusivamente a carico del Presidente (o degli amministratori); (es. per risolvere eventuali debiti dell'associazione, i creditori possono rivalersi sul patrimonio del presidente).
Facendo domanda di Riconoscimento, una associazione può acquisire Personalità Giuridica (e quindi scaricare il presidente delle responsabilità prima citate) ma è necessario che abbia un patrimonio, che sia stata fondata tramite atto pubblico deve quindi ricorrere a un notaio, deve effettuare la registrazione presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate e ci deve essere la pubblicazione del decreto del riconoscimento sul Bollettino Ufficiale della propria Regione.
L'associazione può avere un Codice Fiscale? A cosa serve?
Certamente, se è stata costituita in forma scritta (registrata o meno). E' necessario dare comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta "nascita" di questo nuovo soggetto. L'Agenzia delle Entrate rilascerà un codice fiscale.
E' possibile ottenere il codice fiscale anche senza aver registrato lo statuto o l'atto costitutivo.
Avere il codice fiscale non significa essere una persona giuridica e non obbliga alla compilazione della dichiarazione dei redditi!!
A cosa serve
Il codice fiscale è indispensabile per:
- registrare statuto e/o atto costitutivo;
- acquistare beni con fattura;
- intestare all'associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);
- stipulare contratti di locazione;
- richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;
- erogare compensi;
- versare ritenute d'acconto;
- compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello UNICO) che per dipendenti (modd. CUD ecc.);
Se non fai nulla di tutto ciò il codice fiscale puoi anche non chiederlo.
Per le organizzazioni di volontariato, la circolare n. 217/E del Ministero delle Finanze del 30 novembre 2000 ha chiarito che:
• tutte le operazioni anche a pagamento effettuate dalle O.d.V. sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA;
• 'acquisto di beni mobili registrati quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso che lo stesso Ministero, con la circolare n. 3 del 25 febbraio 1992, aveva definito come escluso dal campo di applicazione IVA è invece sottoposto all'IVA come qualsiasi altro acquisto.
"senza scopo di lucro" è sinonimo di "volontariato"?
Qui ci troviamo di fronte ad un grossissimo e sbagliatissimo luogo comune. La dicitura "senza scopo di lucro" non significa affatto che tutti i membri dell'associazione debbano essere volontari. Tale dicitura è impl icita nella definizione di associazione che deve avere come fine il raggiungimento di un beneficio collettivo e si contrappone a quella di società commerciale che prevede come finalità essenziale «l'esercizio di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili».
Una associazione di volontariato può acquistare immobili (o beni mobili registrati)?
Sì, se è in possesso di codice fiscale. Nel caso più comune di associazione non riconosciuta il bene sarà intestato all'associazione tramite il suo rappresentante legale. Il bene è realmente di proprietà dell'associazione. Il "prestanome" non possiede alcun diritto di proprietà.
Rif. legislativi: Art. 37 del c.c.,; l. 27 febbraio 1985, n. 52; art. 2659 c.c.
Le associazioni non riconosciute possono essere titolari di diritti reali immobiliari e quindi rendersi acquirenti di immobili. L'art. 37 del c.c., che disciplina il fondo comune delle associazioni non riconosciute, prevede che il fondo sia composto dai contributi degli associati e dai "beni acquistati con questi contributi" e non distingue, a tal fine, tra beni mobili e beni immobili, consentendo pertanto anche agli enti collettivi privi di personalità giuridica l'acquisto di beni immobili. Tale soluzione ha poi trovato definitiva conferma con la l. 27 febbraio 1985, n. 52, che, modificando l'art. 2659 c.c., ha previsto che anche gli acquisti immobiliari delle associazioni non riconosciute siano trascrivibili.
Quando e come deve rilasciare ricevute?
In generale, quando una associazione riceve soldi (quote e contributi associativi, donazioni, corrispettivi per attività non commerciali), dovrà rilasciare, se richiesta, una ricevuta. Le ricevute (quietanze) emesse da associazioni per la riscossione di quote e contributi associativi sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto (art. 7 tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642), mentre le altre ricevute sono soggette al bollo di 1,81 EURO se la somma versata è superiore a 77,47. In questi casi un foglio intestato recante l'indicazione del ricevente e della cifra pagata può essere sufficiente.
Un’organizzazione di Volontariato può pagare i propri soci o assumere personale?
le Organizzazioni di Volontariato non possono assolutamente pagare i propri soci, ma solo collaboratori esterni; i soci possono solo ricevere rimborsi spese, infatti il comma 3 dell'art.2 della legge 11 agosto 1991 n. 266 afferma che: "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro dipendente o autonomo o di ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte". Questo significa che le spese devono essere documentate (con fattura, ricevuta e scontrino annotato) e congruenti con le finalità dell'associazione; inoltre, se nelle deliberazioni dell'associazione è previsto un tetto massimo per questi rimborsi spese, si potrà rimborsare solo tale somma. Se il volontario utilizza il mezzo pubblico gli potrà essere rimborsato il costo dell'abbonamento; se utilizza la propria autovettura si potrà rimborsare per ogni chilometro un quinto del costo di un litro di benzina super, analogamente con quanto previsto per i dipendenti pubblici; il pasto potrà essere rimborsato se l'attività richiede un impegno più lungo di una mezza giornata. Ecco comunque alcune indicazioni per retribuire chi (non volontario) svolge un lavoro per l'associazione:
1. Per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale:
- se il compenso è inferiore a 26 EURO e il collaboratore non possiede partita IVA e non è iscritto alla gestione separata INPS, l'associazione non deve trattenere ritenute, ma solo annotare il pagamento in un registro anche a fogli mobili, e poi non ho alcun altro obbligo (Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 art. 25 comma 3) a parte quello relativo all'IRAP;
- se il compenso supera 26 EURO e il collaboratore non possiede partita IVA e non è iscritto alla gestione separata INPS, tratterremo la ritenuta d'acconto del 20% c, all'esattoria o alla posta tramite il modello F24 entro il 15 del mese successivo al pagamento; annoteremo il pagamento in un registro anche a fogli mobili; l'anno successivo l'associazione invierà al collaboratore la certificazione dei compensi e delle ritenute versate, redigerà il modello 770 (nel quale per chi ha preso compensi superiori a 26 EURO vanno segnati anche i compensi inferiori) e, se il compenso è relativo alle attività istituzionali dell'associazione, pagherà anche l'IRAP (4,25% ivo quadro del modello UNICO;
- se il compenso supera 26 EURO e il collaboratore non possiede partita IVA ma è iscritto alla gestione separata INPS, tratterremo la ritenuta d'acconto del 20% c, all'esattoria o alla posta tramite il modello F24 entro il 15 del mese successivo al pagamento; annoteremo il pagamento in un registro anche a fogli mobili; se poi il collaboratore dichiara che i compensi già ricevuti nel corso dell'anno hanno superato i 5.000 EURO, l'associazione dovrà (cfr. il documento del Gruppo Fiscalisti dell'ANCI):
- sul compenso eccedente i 5.000 EURO calcolare la contribuzione INPS che cambia a seconda del reddito del collaboratore e della forma previdenziale da lui scelta (tipicamente è il 18%
- trattenere 1/3 della contribuzione INPS dal compenso da versare al collaboratore;
- aggiungere dal proprio fondo comune i 2/3 della contribuzione INPS;
- versare al Ministero delle Finanze entro il giorno 16 del mese successivo sia la ritenuta d'acconto (tipicamente codice 1040) sia la contribuzione INPS (tipicamente codice CXX) per mezzo del modello F24;
- trasmettere all'INPS le denuncia retributiva mensile.
L'anno successivo l'associazione invierà al collaboratore la certificazione dei compensi e delle ritenute versate, pagherà l'IRAP, compilerà il relativo quadro del modello UNICO e infine compilerà il mod. 770.
2. Se l'associazione tiene la contabilità ordinaria, dovremo anche compilare i libri contabili per i collaboratori.
3. Per le prestazioni di lavoro autonomo da parte di professionisti: se chiediamo una prestazione ad un professionista con partita IVA, nella fattura saranno riportate varie voci che potrebbero creare dubbi e conflitti, e quindi le descriviamo in un esempio:
- supponiamo di aver concordato con un sociologo un compenso di 100,00 EURO; l'importo ufficiale del sociologo è: ----> 100,00 EURO.
- il sociologo dovrà versare all'INPS il 12% però consente al sociologo di caricare sull'associazione il 4% (aggiunge la cifra: ----> 104,00 EURO.
- dopodiché il sociologo calcola l'IVA del 20% sa 20,80 EURO, e quindi si ha: ----> 124,80 EURO.
- questo è il costo totale della prestazione che l'associazione pagherà, tuttavia al sociologo va solo una parte; infatti lo stesso 20% c0 EURO) va trattenuto dall'associazione e versato come ritenuta d'acconto IRPEF, e al sociologo va il resto: ----> 104,00 EURO.
Alla fine dell'operazione, l'associazione ha pagato 124,80 EURO, di cui 20,80 EURO versati al Min.Fin. con il modello F24, e 104,00 EURO al sociologo. Il sociologo dovrà versare poi 20,80 EURO come IVA e 12,00 EURO all'INPS, per cui sui 122,80 EURO totali pagati dall'associazione, nelle tasche del sociologo vanno solo 71,20 EURO (questo spiega tente cose!). L'anno successivo l'associazione dovrà compilare il mod. 770-UNICO. La fattura che farà il sociologo sarà scritta così:
prestazione: € 100,00
rivalsa INPS 4% €104,00
rit. acc. 20: € 20,80
totale: €83,20
IVA 20% e: €104,00
Se il collaboratore non possiede partita IVA, chiederemo al collaboratore una ricevuta che l'associazione potrà eventualmente utilizzare per documentare i costi sostenuti al momento della compilazione del mod. UNICO e del pagamento dell'IRAP; altrimenti potremo chiedere al collaboratore la fattura, che l'associazione potrà eventualmente utilizzare, oltre che per documentare i costi sostenuti, anche per detrarre l'IVA nel caso essa svolga un'attività commerciale.
Infine, ecco alcune indicazioni per un'associazione-Organizzazione di Volontariato che voglia rimborsare le spese sostenute da un socio:.
Come si identificano le attività commerciali marginali di un’organizzazione di volontariato?
La legge 11 agosto 1991 n. 266 nella sua versione iniziale prevedeva che il Ministero delle Finanze decidesse sulla marginalità in base alla domanda presentata dall'organizzazione stessa.
Il Decreto Ministeriale del 25 maggio 1995 ha quindi stabilito i punti chiave, come p. es. che l'attività commerciale deve essere svolta:
- in funzione della realizzazione del fine istituzionale;
- senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (quali l'uso di pubblicità, insegne luminose, locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa).
- attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali;
- attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dal organizzazione senza alcun intermediario.
- cessione di beni (come sopra, senza intermediari) prodotti dagli assistiti e dai volontari
- attività di somministrazione di bevande e alimenti in occasione di raduni, manifestazioni ... a carattere occasionale.
- attività di prestazione di servizi rese a terzi in conformità alle finalità istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano il 50% dganizzazione.
Si caratterizzano poi per il loro essere "non professionali": l'attività prestata, proprio perché occasionale, deve necessariamente essere diversa da quella svolta dal prestatore nell'ambito della propria attività professionale; ciò significa che un avvocato non potrà prestare una consulenza legale sotto forma di prestazione occasionale, ma dovrà porre in essere una prestazione d'opera del professionista;
Infine, la loro portata è limitata: il legislatore indica espressamente un limite temporale (durata non superiore a giorni 30 - trenta) ed un limite quantitativo (i compensi percepiti nell'anno solare non devono essere superiori ad € 5000 - cinquemila - lordi).
Quali sono i limiti per fare una collaborazione occasionale?
Va subito chiaritoche il limite temporale della collaborazione occasionale si riferisce non già all'insieme delle collaborazioni prestate nel corso dell'anno solare, bensì a quelle effettuate per lo stesso committente. Ciò che effettivamente si rileva, dunque, è che il quantum dei compensi complessivamente, (ossia ciò che si percepisce da tutti gli eventuali committenti) non deve essere superiore alla soglia indicata dal legislatore.
In altri termini è possibile prestare una pluralità di collaborazioni occasionali nel corso dell'anno, per molteplici committenti, a condizione che:
1) quelle prestate per lo stesso committente nel corso dell'anno solare abbiano una durata inferiore a giorni 30 (trenta);
2) le prestazioni abbiano ad oggetto attività diverse;
3) i compensi percepiti nel corso dell'anno solare da tutti i committenti non superino la soglia di € 5000 (cinquemila).
La ritenuta d'acconto: che cos'è e come si paga
Una volta che l’associazione ha saldato la prestazione occasionale ha l’obbligo come sostituto di imposta di versare la ritenuta di acconto.
La ritenuta d'acconto è una trattenuta che grava sulle prestazioni. L’associazione che ha usufruito della prestazione diventano sostituti di imposta, ovvero pagano in sostituzione dei prestatori dei servizi.
Solitamente la ritenuta d'acconto è il 20% qere versata entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento (se il 16 cade di sabato o domenica la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo mentre ad agosto la scadenza slitta al 20 o al primo giorno lavorativo successivo se tale giorno cade di sabato o domenica) su Modello F24 compilando la sezione erario con codice tributo 1040 e indicando l'anno in cui è stata pagata la fattura/parcella (ad esempio per una ricevuta pagata a dicembre 2007 la ritenuta si dovrà pagare entro il 16 gennaio 2008, ma l'anno della ritenuta è il 2007).
Ad ogni prestatore di servizio pagato bisognerà anche inviare una certificazione con cui si garantisce l'avvenuto pagamento delle ritenute d'acconto per le fatture di sua competenza. Le certificazioni per le fatture dei professionisti di un determinato anno si devono inviare agli stessi percipienti entro il 28 febbraio (o data diversa derivante dalla legge finanziaria dell’anno in corso) dell'anno successivo. Le stesse certificazioni (unitamente a relative ricevute e Modelli F24 versati) saranno oggetto della dichiarazione dei redditi Modello 770.
Le organizzazioni di volontariato e, in generale gli enti non profit, non sono rimasti estranei alle regole della privacy e, come tutti quei soggetti che eseguono un trattamento o lo subiscono, devono - salvo eccezioni - sottostare a precisi obblighi così come sono titolari di diritti.
Per saperne di più, riportiamo di seguito "La privacy per gli enti no profit", documento redatto da Confini On-line, Agenzia di Consulenza a cui si rivolge il del CSV Biella.
- Cos’è un progetto?
- Quali servizi possono richiede le OdV al CSV nel caso vogliano realizzare iniziative promozionali?
- Il CSV stanzia fondi per la realizzazione di iniziative delle OdV?
Per maggiori informazioni: progetti.biella@acsv.it
Il progetto è un’insieme di attività e azioni atte a raggiungere specifici obiettivi in un arco di tempo definito.
Inoltre è:
- Uno strumento interno all’OdV utile a migliorare l’efficacia (grado di raggiungimento di un obiettivo prefissato. La misura dell'efficacia pone in relazione gli obiettivi prefissati con l'accuratezza e completezza dei risultati raggiunti.) e l’efficienza (grado di utilizzo di una risorsa, cioè risultati ottenuti in relazione alle risorse utilizzate) del proprio agire, gestendo al meglio le proprie risorse umane, economiche e materiali.
- Uno strumento esterno utile a descrivere la propria azione in maniera coerente al fine di raccogliere le risorse necessarie alla realizzazione.
Nel caso di iniziative promozionali semplici che si esauriscono nell’arco di una giornata/serata ( es. convegni, spettacoli, dibattiti ec…) le organizzazioni di volontariato possono richiedere:
- Servizi di grafica e stampa di materiale promozionale o servizi di noleggio attrezzatura e affitto spazi direttamente agli operatori
- Servizi integrati di secondo livello (materiale promozionale noleggio relatori) presentando richiesta che dovrà essere approvata dal consiglio direttivo del CSV
Le organizzazioni di volontariato possono partecipare, all’avviso di selezione di promozione, che prevede la strutturazione di un progetto che sarà soggetto sia a valutazione tecnica che politica ( Consiglio Direttivo CSV).
Nel caso in cui le organizzazioni di volontariato intendano avviare un progetto sperimentale che garantisca continuità e ricaduta anche a lungo termine con un forte impatto sociale
Le odv posso partecipare al Bando proposto dal CSV, che prevede la strutturazione di un progetto che verrà valutato da una commissione tecnica autonoma ed esterna la CSV a cui seguirà una valutazione politica (Consiglio Direttivo CSV).
Il CSV stanzia fondi per la realizzazione di iniziative delle OdV?
In linea generale no, il CSV Biella può erogare servizi alle odv nell’ambito di quanto previsto nella carta dei servizi, avendone esclusiva titolarità gestionale e fiscale.
L’unico caso in cui il CSV Biella finanzia direttamente le attività delle OdV è relativo all’approvazione di progetti partecipanti al Bando.
UFFICIO STAMPA
- Quale è il metodo più corretto per preparare un comunicato stampa e quali sono le informazioni indispensabili che occorre riportare?
- Con quali tempistiche deve essere inviato e quali sono le metodologie più efficaci affinchè possa essere pubblicato?
Per maggiori informazioni: luca.bertolini@acsv.it
Quale è il metodo più corretto per preparare un comunicato stampa e quali sono le informazioni indispensabili che occorre riportare?
Occorre subito precisare che il comunicato stampa è quello specifico strumento che ha la finalità di informare i mass media. Occorre quindi che sia preciso, con tutte le informazioni indispensabili e che non ci si dilunghi troppo in notizie poco utili al giornalista. La redazione di un giornale riceve normalmente decine di comunicati stampa ogni giorno: ecco dunque che fare bene un comunicato stampa significa fornire le informazioni essenziali; sarà eventualmente il giornalista a contattarci, in un secondo tempo per avere maggiori approfondimenti.
Normalmente nel primo paragrafo (5 – 6 righe al massimo) dovrebbero già essere contenute tutte le informazioni indispensabili: chi – cosa – dove - quando – perché.
Solo dopo aver fornito tutto questo potremo approfondire, nei successivi paragrafi, l’evento di cui stiamo dando notizia, andando ad aggiungere particolari, dettagli, maggiori informazioni riportando se è necessario brevi citazioni di persone che abbiamo intervistato.
Una regola importante da rispettare (anche per agevolare il lavoro dei giornalisti): all’inizio verranno inserite le notizie più importanti, man mano che si va avanti nella stesura del comunicato stampa si forniranno le notizie meno importanti, che eventualmente potranno essere “tagliate” dal giornalista, ma che comunque non pregiudicheranno la valenza informativa del nostro comunicato.
Occorre sempre ricordarsi di inserire un riferimento per poter richiedere maggiori informazioni (oltre al numero di telefono, meglio è inserire nome e cognome specifico della persona a cui ci si può rivolgere).
Indicativamente un comunicato stampa non dovrebbe superare le 1.000 battute, e se spedito tramite mail, va inserito direttamente nel corpo della mail e non come allegato.
L’oggetto della mail dovrebbe contenere la denominazione dell’iniziativa o il titolo dell’evento e non “comunicato stampa” come informazione generica.
Con quali tempistiche deve essere inviato e quali sono le metodologie più efficaci affinchè possa essere pubblicato?
La tempistica dell’invio di un comunicato stampa è molto importante. Inviarlo troppo presto si corre il rischio che venga dimenticato dalla redazione di un giornale e seppellito sotto una montagna di altre notizie che giungono nel frattempo. D’altro canto inviarlo in ritardo significa non comunicare il nostro evento in tempi utili da permettere alle persone di essere informate, richiedere maggiori informazioni, prenotare posti (in caso di spettacoli ed altre iniziative).
Di norma il comunicato stampa va inviato una settimana – 10 giorni prima di un evento (un pò prima nel caso di manifestazioni che prevedono acquisto di bilgietti, prenotazioni di posti a sedere….). E’ molto utile per eventi importanti anche effettuare il cosiddetto “richiamo”, ossia contattare direttamente il giornalista per chiedere di replicare l’uscita (in versione anche ridotte… o con una breve) 2-3 giorni prima della data dal nostro evento.
In quale caso è utile allegare le immagini? Che tipo di immagine ? Che qualità devono avere?
Le immagine hanno un ruolo fondamentale a livello di impatto comunicativo di una iniziativa. Occorre che siano di buona qualità (120 – 200 dpi). Normalmente le immagini che raffigurano le persone o dettagli di esse (uno sguardo, un volto, un abbraccio, un insieme di persone…) sono quelle che i giornali preferiscono e risultano essere più significative nel contesto di un giornale.
Nel comunicato stampa può essere utile inserire l’indicazione di “foto iniziativa disponibili” in modo che il giornalista sia informato di avere anche delle immagine relative a quell’evento.
Le immagini vanno inviate in allegato, non più di 2 o 3, e il loro peso complessivo non deve superare i 500 – 600 Kb.
Si ricorda che le immagini scaricate da internet sono quasi sempre ricoperta da copyright (attenzione dunque) e che la pubblicazione di immagini che ritraggono minorenni deve essere espressamente autorizzata.
A quali mass media va indirizzato il comunicato stampa?
Più un evento ha una diffusione capillare e più c’è la probabilità che venga conosciuto e che le persone siano informate. Questo vuol dire operare su diversi canali di comunicazione. Non solo è opportuno indirizzare il nostro comunicato stampa ai giornali locali, ma anche crearsi dei contatti di emittenti radiofoniche e televisioni locali.
Il comunicato stampa inoltre può essere diffuso via internet e riportato sul sito dell’associazione nel caso questo fosse esistente.
- Dovremmo stampare del materiale promozionale per un’iniziativa della nostra associazione. Quale è la procedura per accedere al servizio (tempi, modulistica, ecc…)?
- Cosa si intende per volantini e pieghevoli? E cosa si intende per locandina? Quali sono le differenze tra i diversi materiali promozionali?
Per maggiori informazioni: comunicazione.biella@acsv.it
La procedura prevede un colloquio iniziale con l’operatore del Csv per valutare, a partire dalla tipologia di iniziativa, il quantitativo di materiale, il target, i contenuti ecc. Nel primo colloquio viene anche compilato un modulo di richiesta del servizio che dovrà essere firmato dal presidente dell’associazione.
Per offrire un servizio ottimale, sarebbe utile cominciare almeno un mese prima. Per poter pianificare ogni passo al fine di ottenere il miglior risultato possibile.
Messa a punto dei testi e immagini
Da un primo colloquio con l’operatore, viene messo a punto un primo programma di intervento, concordando contenuti (forniti direttamente dall’OdV, oppure preparati da/con l’operatore), referente per l’associazione di volontariato che richiede il servizio, tempistiche (consegna materiale all’ufficio comunicazione), tipologia di materiale (volantini, manifesti, locandine, pieghevoli, cartoline, ecc) e quantitativo, ecc. A questo proposito, è importante capire subito i quantitativi, poiché occorre chiedere i preventivi alle tipografie (passaggio obbligatorio per il CSV).
Per quanto riguarda la Progettazione grafica, le Organizzazioni di volontariato hanno a disposizione 5 ore (per il servizio richiesto) dell’operatore in collaborazione con il Csv di Biella (si veda carta dei servizi).
La bozza
Una volta fornito tutto il materiale si passa alla parte di realizzazione. Prima di andare in stampa presso una tipografia esterna, viene fornita una bozza del lavoro al referente dell’associazione richiedente. Non si stampa fino a che non viene data l’approvazione. La visione della bozza è una parte molto importante, poiché serve soprattutto per il controllo di errori (di battitura, ma soprattutto di contenuti, come date, nomi, orari).
Tempi di stampa e consegna materiale
dipendono dalla tipografia, normalmente tra i 5 e i 7 giorni lavorativi.
Non appena il materiale sarà pronto, l’operatore di riferimento avviserà tempestivamente il referente del servizio per il ritiro, che potrà avvenire direttamente presso gli uffici del VSV di Biella o direttamente presso la Tipografia.
Distribuzione
Per ottenere un buon risultato in termini di visibilità, si consiglia di distribuire la settimana precedente (o comunque 10 giorni prima dell’evento). La comunicazione attraverso i media locali avviene di norma nella settimana dell’iniziativa e serve da richiamo a quanto fatto prima (vedi “comunicato stampa”)
Cosa si intende per volantini e pieghevoli? E cosa si intende per locandina? Quali sono le differenze tra i diversi materiali promozionali?
Anzitutto possiamo dividere il materiale in base al formato.
Grande formato
Parliamo di grande formato per il manifesto 70x100, il manifesto 50x70, il banner (striscione) e il manifesto per affissioni 6x3.
Nel grande formato le informazioni dell’iniziativa non possono essere molte. Bastano quelle essenziali, come il titolo dell’iniziativa, la data, l’ora, ecc. Normalmente questo tipo di supporto viene utilizzato per l’affissione esterna (quella stradale) e, per questo motivo, deve contenere le informazioni essenziali per poter catturare l’attenzione di chi passa. Le parole d’ordine potrebbero essere “poche informazioni, ma essenziali”. La sua funzione potrebbe essere quella di richiamo rispetto al materiale di “Piccolo formato”.
Piccolo formato
Nel piccolo formato sono contenute, invece, tutte le informazioni, anche quelle più specifiche (programma evento, persone che intervengono, ore, luogo, date – se gli appuntamenti sono diversi – qualche spiegazione i più rispetto all’evento/iniziativa).
Di seguito l’elenco dei supporti comunicativi di piccolo formato:
Locandina: quando parliamo di locandina, si intende il foglio A3. La locandina contiene di solito le informazioni generali dell’evento e non i particolari. Ad esempio: titolo evento, data/date, luogo, ecc.
Pieghevole: per quanto riguarda il pieghevole, si utilizza quando le informazioni da dare sono molte. Ad esempio se l’evento che si organizza ha parecchie date, o molte informazioni (spettacoli, convegni, incontri, ecc), il pieghevole è lo strumento più adatto.
Se diversamente l’evento non prevede troppe informazioni, si può utilizzare la cartolina o il volantino, solo fronte oppure fronte retro. La cartolina ha un formato più piccolo rispetto al volantino, che normalmente ha le dimensioni di un A5 (metà di un foglio macchina A4).
Europa
PERSONE FISICHE
- Vorrei vivere un’esperienza all’estero, come posso fare?
- E se volessi fare volontariato o comunque un’esperienza particolare?
- Ci vogliono requisiti particolari per partire?
- Ma quanto costa? E quanto dura?
- Lo posso fare anche se ho già fatto il Servizio Civile?
- Ma cosa devo fare in pratica?
- Posso avere altre informazioni?
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
- Sarebbe bello poter ospitare volontari stranieri nella nostra organizzazione ! Chissà se è possibile?
- Dobbiamo necessariamente sapere l’inglese?
- I volontari che arrivano dall’estero dove saranno ospitati qui sul territorio?
- La nostra associazione deve mantenere un volontario SVE? Deve pargare affitti, spese per il cibo etc etc?
- A chi mi posso rivolgere?
Vorrei vivere un’esperienza all’estero, come posso fare?
E se volessi fare volontariato o comunque un’esperienza particolare?
Ci vogliono requisiti particolari per partire?
Lo SVE è assolutamente aperto a tutti i ragazzi dai 18 ai 30 anni. Non ci vogliono titoli o atri particolari requisiti, solo entusiasmo e voglia di fare!
Ma quanto costa? E quanto dura?
Nulla! Totally free!
L’Unione Europea finanzia il 100% dto ed alloggio all’estero ed in più ti fornisce una sorta di “paghetta mensile” che puoi spendere come vuoi!
La durata del progetto può andare da 3 a 12 mesi.
Lo posso fare anche se ho già fatto il Servizio Civile?
Certo! Servizio civile e Sve non si escludono a vicenda! Puoi tranquillamente fare prima uno e poi l’altro!
Ma cosa devo fare in pratica?
Dovrai spedire il tuo curriculum vitae ed una lettera nella quale spieghi le tue motivazioni a delle organizzazioni in altri stati europei. Potrai ovviamente scrivere a organizzazioni che hanno progetti che trovi interessanti, ed ai quali vuoi partecipare. I progetti sono visionabili su un database in internet, all’indirizzo http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm . Vai a darci un’occhiata!
Ok, mi interessa! Posso avere altre informazioni?
Certo, ma non sullo spazio FAQ!
Chiama lo 015 84 97377 e chiedi di Luca Bertolini luca.bertolini@acsv.it
Sarebbe bello poter ospitare volontari stranieri nella nostra organizzazione! Chissà se è possibile !?
Il CSV Biella vi supporterà in ogni momento, vi aiuterà a scrivere il progetto e soprattutto organizzerà della formazione apposita per prepararvi all’accoglienza di volontari stranieri!
Dobbiamo necessariamente sapere l’inglese?
Questi volontari che arrivano dall’estero dove saranno ospitati qui sul territorio?
Il CSV organizzerà una sistemazione consona per i volontari, troverà loro una abitazione e si occuperà di tutti questi aspetti organizzativi e logistici. Voi dovrete semplicemente seguire il volontario durante la sua attività di 30 ore settimanali
La nostra associazione deve mantenere un volontario SVE? Deve pargare affitti, spese per il cibo etc etc?
No, assolutamente no!
L'Unione Europea finanzia interamente il progetto. A voi non costerà nulla.
- Chi può partecipare al bando di selezione?
- Quanto dura un progetto di servizio civile e qual è l’impegno settimanale per un Volontario?
- Il servizio civile prevede permessi per i Volontari? E in caso di malattia come ci si comporta?
- È previsto un compenso per i Volontari, è tassato?
- I Volontari posso lavorare durante il servizio civile?
- Se sto svolgendo un progetto di servizio civile mi devo cancellare dalle liste di collocamento?
- Una volta terminato il servizio il Volontario deve richiedere un attestato?
- Quali benefit mi può garantire questo attestato?
- siano in possesso della cittadinanza italiana
- abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (27 anni e 364 giorni alla scadenza del bando) compresi quelli che hanno già assolto i loro obblighi di leva o abbiano scelto l’obiezione coscienza
- godano dei diritti civili e politici
- non siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata
- siano in possesso dell’idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui intendono concorrere.
- non abbiano già prestato servizio civile nazionale
- non abbiamo avuto rapporti di lavoro con l’ente presso cui vogliono presentare la domanda nell’anno precedente l’uscita del bando
- Dura 12 mesi a partire dalla data di avvio in servizio
- I progetti prevedono un monte ore annuo di 1400 ore con un impegno settimanale di 30 ore su 5/6 giorni
- Sì, prevede 20 giorni di permesso usufruibili nel corso dell’anno
- Il servizio civile tutela i volontari con 15 giorni di malattia. Sarà poi cura del Volontario far pervenire al proprio ente la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della azienda sanitaria locale.
- Sì, pur non essendo equiparabile ad un compenso i volontari ricevono un assegno mensile di 433,80 € che viene accreditato su un libretto postale nominativo
- Tale somma è tassabile solo se il reddito complessivo annuale dei Volontari supera la soglia di minum tax prevista dall’agenzia per le entrate
- Il periodo di servizio civile è inoltre riconosciuto valido, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato.
Se sto svolgendo un progetto di servizio civile mi devo cancellare dalle liste di collocamento?
Una volta terminato il servizio il Volontario deve richiedere un attestato?
Il Volontario che ha finito l'anno di servizio civile può fare domanda per il rilascio dell'attesstato di fine servizio utilizzando uno specifico modulo e consegnandolo all'ente, che lo inoltrerà all’Ufficio Nazionale del Servizio Civile. A sua volta questo ufficio provvederà ad inviare al domicilio del volontario l'attestato di fine servizio entro 90 giorni dal ricevimento della domanda inoltrata dall'Ente.
Quali benefit mi può garantire questo attestato?
L’anno di servizio civile svolto, viene valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso gli enti pubblici.
Tante sono le persone che dedicano una parte del loro tempo agli altri. Le differenziano sensibilità culturale, umana, politica e religiosa, attitudine personale.
Per chi si avvicina al volontariato per la prima volta è molto importante trovare il luogo, le persone ed il settore giusto nel quale operare: sociale, sanità, cultura, ambiente, istruzione, soccorso e protezione civile, tutela dei diritti, solidarietà internazionale, ecc. Per facilitare l’aspirante volontario nella ricerca è nato lo sportello di orientamento al volontariato.
Gli operatori del CSV sono a disposizione con le proprie conoscenze del quadro associativo territoriale e la banca dati per fornire informazioni e contatti utili.. Le associazioni, di solito, non chiedono particolari requisiti se non la condivisione degli scopi sociali e sensibilità verso l’ambito prescelto. Talvolta un minimo di formazione specifica viene richiesta. E’ necessaria la maggiore età o un’autorizzazione dei genitori se minorenni. Lo sportello di orientamento è anche un riferimento per le Associazioni; queste ultime infatti, possono utilizzare lo sportello come un canale di promozione della propria attività.
- Che cos’è il fund raising?
- Come può la mia ODV accedere al 5 per mille
- Che cos’è la “Più dai meno versi” e come può usufruirne la mia ODV?
Tradotto significa raccolta fondi, ma se esaminato alla lettera, si scoprirà che il termine inglese raising ha tra i suoi significati anche quello di risorgere. Si può quindi capire come il fund raising non abbia solo a che fare con una mera operazione economica, ma sia un processo che vuole coinvolgere il cuore delle persone. Indica quell’insieme di tecniche e strategie finalizzate alla raccolta di fondi per sostenere le attività dell’ente non profit. Tra le azioni di fund raising maggiormente diffuse vi sono il mailing, cioè la sollecitazione alla donazione tramite l’invio di una lettera, l’organizzazioni di un evento, come una cena, uno spettacolo, un evento di piazza, un intrattenimento per bambinii, ecc.
Vi è poi la possibilità di rivolgersi a una impresa profit, chiedendo una sponsorizzazione o realizzando una vera e propria collaborazione.
Come può la mia ODV accedere al 5 per mille
Bisogna però tener presente che essendo una norma per ora legata alla legge finanziaria, ogni anno è possibile che ci siano variazioni sia nei tempi che nelle modalità di accreditamento.
Che cos’è la “Più dai meno versi” e come può usufruirne la mia ODV?
In sostanza la legge innalza il tetto della deducibilità, da parte del donatore, che può essere una persona fisica o un’impresa, delle donazioni fatte a favore di vari soggetti del Terzo Settore, permettendo ai donatori di ottenere un risparmio di imposta maggiore rispetto a quello ottenuto in passato.
Chi può beneficiare della deducibilità:
Le persone fisiche e i soggetti IRES, cioè le aziende.
Chi può ricevere le donazioni deducibili:
Le Onlus di opzione e le onlus di diritto, e per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato, quelle iscritte al registro provinciale del volontariato che tengano una contabilità analitica (a partita doppia)
Quali sono gli importi deducibili
Le donazioni possono avvenire sia in denaro che in beni.
Il limite della deducibilità, sia per le persone fisiche che per le imprese ammonta al 10% dzione fino a un limite massimo di 70.000 euro. (deducibile significa che la somma donata viene sottratta dal reddito su cui poi si calcolano le imposte).
Il donatore può comunque scegliere tra l’applicazione della “legge sulle onlus”, e la “ dai – versi”.
In ogni caso per le persone fisiche risulta più conveniente l’applicazione della “ dai – versi”; per quanto riguarda le imprese, la convenienza dipende dalla redditività.
Fax 015.847.03.83 - mail segreteria.biella@acsv.it
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