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SEI IN: INFO ASSOCIAZIONI :: Costituire e gestire un'associazione

l'immagine della campagna di lancio della guida

Una guida per sostenere le odv

 

Statuto, atto costitutivo, iter e procedure, scioglimento: la costituzione e la gestione di un'organizzazione di volontariato implicano alcuni adempimenti che spesso provocano situazioni di difficoltà.

Per questo motivo il CSV di Biella ha scelto di dedicare una sezione del suo sito al tema per agevolare e sostenere i volontari in queste fondamentali fasi della vita associativa.

Suddivisa in 7 pagine (Linee generali, atto costitutivo e statuto, il registro provinciale (ex-regionale) del volontariato, gli organi sociali, il rapporto associativo, le risorse umane, la personalità giuridica), questa sezione prende in considerazione le principali tematiche che le organizzazioni di volontariato devono quotidianamente affrontare nelle fasi di gestione della vita associativa e propone una modulistica aggiornata ed efficace.

Tutte le informazioni sono inoltre state aggregate, grazie alla collaborazione con i professionisti di Confini On-line in una vera e propria guida, da scaricare e consultare, primo prodotto della nuova collana "LINK", pensata per sostenere il volontariato biellese con ancora più efficacia.

La riportiamo di seguito in due versioni (doc e pdf). La versione in pdf ti potrà essere utile nel caso in cui volessi leggere l'intero documento, stampartelo e oppure stamparla e archivarla nella sede della tua associazione. Nel caso in cui, invece, tu ritenessi utili gli strumenti contenuti, allora potrai scaricare il file in word in modo tale da adattarli direttamente alle esigenze della tua associazione.

SCARICA LA GUIDA "COSTITUIRE E GESTIRE UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO".


Versione doc (480 KB)

Versione pdf (436 KB)



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Linee generali

L’ attività di volontariato

Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte. Tali prestazioni devono essere fornite senza fini di lucro, e cioè gratuite, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La caratterizzazione “personale” dell’attività porta fa comprendere come non possono svolgere volontariato, ad esempio, le società.
Il volontario non può essere legato all’ente da un rapporto di collaborazione, subordinato o autonomo che sia: è infatti prevista l’incompatibilità delle due situazioni.

La normativa nazionale e regionale

La normativa sul volontariato è in parte di fonte statale – attraverso la legge 11 agosto 1991, n. 266, che rappresenta una legge-quadro in materia - e in parte regionale. Quest’ultima non può introdurre norme che risultino in contrasto con i principi nazionali.

Tutte le regioni italiane hanno provveduto ad emanare una legislazione al riguardo; dal canto suo, la Regione Piemonte ha emanato lalegge 29 agosto 1994, n. 38, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 36 del 1994.

Le risorse economiche

Per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività, le organizzazioni di volontariato possono contare sulle seguenti risorse economiche (art. 5, L. n. 266 del 1991):
  1. Contributi degli aderenti
  2. Contributi di privati
  3. Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifici e documentati
  4. Donazioni e lasciti testamentari
  5. Rimborsi derivanti da convenzioni
  6. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive che la legge definisce "marginali".

Nelle pagine seguenti, troverai tutte le informazioni che ti possono essere utili per costituire e gestire un'organizzazione di volontariato


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L'atto costitutivo e lo statuto

La costituzione dell’associazione di volontariato deve avvenire per mezzo di due documenti:

  • ATTO COSTITUTIVO
  • STATUTO

In questa pagina trovi tutte le informazioni che ti possono essere utili su:

  1. La forma
  2. Il contenuto
  3. La registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto
  4. La richiesta del codice fiscale
  5. Modello atto costitutivo e statuto

logodiconfinionlineNel caso in cui avessi bisogno di maggiori dettagli e informazioni, puoi rivolgerti direttamente al CSV di Novara che collabora con i professionisti di Confini On-line per offrire alle organizzazioni di volontariato risposte personalizzate ed esaurienti per quanto riguarda le materie giuridiche, di amministrazione e gestione di un'associazione (per informazioni: Simone Rosso simone.rosso@acsv.it)


La forma

Atto costitutivo e statuto possono essere stipulati per atto pubblico – cioè con la presenza del notaio – o per scrittura privata (vale a dire senza l’assistenza del notaio).

Il contenuto

In qualsiasi tipo di associazione di volontariato atto costitutivo e statuto devono prevedere espressamente, ai sensi della legge n. 266 del 1991:
  • L’assenza di fini di lucro
    (Per “fine di lucro” la legge intende non soltanto un utile nel senso comunemente utilizzato nella prassi, ma anche qualsiasi vantaggio economicamente apprezzabile)
  • La democraticità della struttura (Tutti gli associati devono poter godere degli stessi dirittiI)
  • L’elettività e la gratuità delle cariche associative
    (La regola vale per tutte le cariche contemplate nella vita dell’associazione, ed impone all’ente il divieto di prevedere, ad esempio, che per alcune cariche determinati associati non possano concorrere)
  • La gratuità delle prestazioni fornite dagli associati
  • I criteri di ammissione e di esclusione degli associati
  • I diritti e i doveri degli associati
  • L’obbligo di redazione del bilancio
  • I criteri di redazione del bilancio
  • La devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’ente.

Inoltre devono contenere i seguenti elementi, indicati all’art. 16 del Codice civile:
  • La denominazione
    E’ il nome dell’associazione, che dev’essere necessariamente distintivo da quello adottato da altri enti, tenuto conto anche del luogo nel quale essi svolgono la loro attività. Inoltre, la denominazione non deve trarre in inganno.
  • La sede
    Dev’essere anch’essa indicata nell’atto costitutivo o nello statuto. Il Codice civile prevede che se la sede indicata nei suddetti documenti è diversa dalla sede effettiva, i terzi possono ritenere anche quest’ultima come sede dell’ente (art. 46, comma 2, del Codice civile).
  • Il patrimonio
    L’entità e la composizione del patrimonio devono essere indicati nell’atto costitutivo o nello statuto.
  • Lo scopo
    Lo scopo – che dev’essere lecito – non può avere ad oggetto un fine di lucro.
  • Le regole relative all’ordinamento e all’amministrazione
    Ciò significa che, oltre all’assemblea e agli amministratori – organi previsti e disciplinati dal Codice civile – nell’atto costitutivo e nello statuto gli associati possono costituire ulteriori organi, come il collegio revisori dei conti o il collegio dei probiviri
  • I diritti ed obblighi degli associati
    Sia gli uni che gli altri devono essere previsti nell’atto costitutivo e nello statuto: naturalmente fanno eccezione a questa regola i diritti che non possono mai venir meno, come ad esempio il diritto di recesso dall’associazione.
  • Le condizioni di ammissione dei nuovi associati
    Devono anch’esse essere previste nell’atto costitutivo e nello statuto. Si tenga però presente che la legge vieta le clausole che permettono all’ente di non accettare l’ingresso di nuovi associati sulla base di motivazioni pretestuose, oppure in ragione di discriminazioni di sesso, razza o religione.
  • Le norme relative all’estinzione dell’associazione di volontariato
    La legge già indica le situazioni che comportano lo scioglimento “coatto” dell’ente; oltre a queste, lo statuto o l’atto costitutivo possono prevederne di ulteriori.
  • Le norme relative alla devoluzione del patrimonio.
    L’ente può stabilire a quali associazioni devolvere il patrimonio che residua a seguito dello scioglimento.
La registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto
L’atto costitutivo e lo statuto vanno registrati presso l’Agenzia delle Entrate competente per il territorio in cui ha sede legale l’associazione. Il termine di registrazione è di venti giorni dalla data di costituzione.
Ai fini della registrazione sono necessari:
1) tre copie dell’atto costitutivo e dello statuto in originale firmate dai soci fondatori;
2) due modelli ottenibili dall’Ufficio del Registro che consistono nei seguenti documenti:
- modello 69 (modello di richiesta di registrazione);
- modello A8 (modello che elenca gli atti presentati alla registrazione).
La richiesta del codice fiscale
Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione dell’associazione nei rapporti con i privati, gli enti e le amministrazioni pubbliche. All’atto della registrazione dello statuto e dell’atto costitutivo l’Agenzia, l’organizzazione di volontariato richiederà il proprio codice fiscale.
Modello atto costitutivo e statuto

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Il registro provinciale (ex-regionale) del volontariato

L’organizzazione di volontariato, se vuole fruire di una serie di benefici disposti dalla legge, deve essere iscritta nell’apposito registro istituito presso la Provincia di Biella (registro provinciale del volontariato, ex regionale) .

In questa pagina, troverai le informazioni relative a:

  1. L'iscrizione
  2. I requisiti per l’iscrizione
  3. I vantaggi derivanti dall’iscrizione
  4. L’aggiornamento dei registri e la cancellazione
  5. Il bilancio
  6. Le convenzioni con la Pubblica amministrazione

logoconfinionlineNel caso in cui avessi bisogno di maggiori dettagli e informazioni, puoi rivolgerti direttamente al CSV di Biella che collabora con i professionisti di Confini On-line per offrire alle organizzazioni di volontariato risposte personalizzate ed esaurienti per quanto riguarda le materie giuridiche, di amministrazione e gestione di un'associazione (per informazioni: Simone Rosso simone.rosso@acsv.it)

 

L’iscrizione
Le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente hanno diritto ad essere iscritti nei registri provinciali del volontariato (ex regionali).

Per iscriversi al registro del volontariato della Provincia di Biella, occorre:

  • Scheda di iscrizione
  • Atto costitutivo e statuto o accordi fra gli aderenti redatti o con atto notarile registrato o con scrittura privata registrata all'ufficio del registro;
  • Eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica;
  • Elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
  • Copia del bilancio;
  • Relazione sull'attività svolta ed eventuali programmi futuri;
  • Fotocopia del codice fiscale dell'organizzazione;
  • Fotocopia non autenticata di un documento d'identità del Presidente/Legale rappresentante
I requisiti per l’iscrizione

La domanda dev’essere accolta se:
  • le prestazioni di natura personale, volontaria e gratuita degli associati risultano prevalenti rispetto alle altre;
  • i contratti di lavoro e le collaborazioni autonome sono presenti nei limiti strettamente funzionali per il funzionamento dell’ente;
  • in capo agli associati è stata stipulata una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie in relazione alle attività di volontariato;
  • l’atto costitutivo o lo statuto contengono le seguenti clausole:
  1. assenza di fini di lucro
  2. democraticità della struttura associativa
  3. elettività e gratuità delle cariche associative
  4. gratuità delle prestazioni fornite dagli associati
  5. criteri di ammissione e di esclusione
  6. obblighi e diritti degli associati
  7. obbligo di formazione del bilancio
  8. modalità di approvazione del medesimo.
I vantaggi derivanti dall’iscrizione
Come si è detto poc’anzi, a seguito dell’iscrizione l’organizzazione di volontariato ha diritto di accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni tributarie previste dalla citata L. n. 266 del 1991, di stipulare le apposite convenzioni con gli enti pubblici, anche locali, nonché di partecipare a tutte le iniziative per le quali la legge richieda tale adempimento. Inoltre, l’iscrizione effettuata da almeno sei mesi permette all’ente di volontariato di stipulare convenzioni con la Pubblica amministrazione.

L’aggiornamento dei registri e la cancellazione
La Regione deve stabilire i criteri per la revisione periodica dei registri (art. 6, comma 4, L. n. 266 del 1991). Tali controlli servono per verificare se in capo agli enti iscritti permangano i requisiti di cui sopra.
La legge prevede anche la cancellazione dell’organizzazione di volontariato dal registro in caso di venir meno dei requisiti. In pratica, l’ente deve presentare ogni anno alla Provincia di Vercelli:
  1. una relazione con la quale dichiara di possedere le condizioni prescritte ed indica le attività svolte nell’anno precedente
  2. un rendiconto economico-finanziario relativo all’anno precedente.
Anche avverso il provvedimento di cancellazione l’ente può fare ricorso al Tar, nel consueto termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione dell’atto.
Il bilancio
Deve indicare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Le convenzioni con la Pubblica amministrazione
Le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri da almeno 6 mesi e dimostrino attitudine e capacità operative possono stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli altri enti locali (art. 7, comma 1, L. n. 266 del 1991). Tali convenzioni devono:
  • contenere clausole dirette a garantire: l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto dell’accordo e il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
  • prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
  • prevedere le modalità di rimborso delle spese da parte dell’ente pubblico all’organizzazione di volontariato.

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Gli organi sociali

Gli organi sociali essenziali di una qualunque associazione sono i seguenti:
Possono essere inoltre previsti degli organi eventuali, ossia il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri.
In questa sezione trovi tutte le informazioni relative a questi organi e i modelli relativa alla:
logoconfinionlineNel caso in cui avessi bisogno di maggiori dettagli e informazioni, puoi rivolgerti direttamente al CSV di Vercelli che collabora con i professionisti di Confini On-line per offrire alle organizzazioni di volontariato risposte personalizzate ed esaurienti per quanto riguarda le materie giuridiche, di amministrazione e gestione di un'associazione (per informazioni: Simone Rosso simone.rosso@acsv.it)

L’assemblea dei soci
L’assemblea è il massimo organo deliberativo dell’associazione in quanto rappresenta l’universalità dei soci e ha la funzione di formare la volontà del sodalizio nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall’atto costitutivo.

Ai sensi dell’art. 20 del codice civile l’assemblea deve essere convocata dagli amministratori:

  • almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio;
  • quando se ne ravvisa la necessità;
  • su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire mediante avviso contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito o notificato agli associati nel loro domicilio eletto. Questa disposizione è tuttavia derogabile dallo statuto, il quale può legittimamente prevedere modalità di convocazione diverse da quelle indicate. La comunicazione deve avvenire comunque in tempo utile e deve essere formulata in modo da permettere al socio di prepararsi sugli argomenti oggetto della discussione assembleare.

Anche in mancanza della convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita se sono presenti tutti gli associati e le deliberazioni sono prese all’unanimità.

Le deliberazioni dell’assemblea dei soci sono validamente prese:

  • in prima convocazione, con la presenza di almeno metà degli associati con maggioranza dei voti;
  • in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

L’assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
Sono compiti istituzionali dell’assemblea ordinaria, oltre a quelli previsti eventualmente dallo statuto:

  1. l’approvazione del bilancio;
  2. la nomina e la revoca dei membri del consiglio direttivo;
  3. l’azione di responsabilità contro i membri del consiglio direttivo;
  4. l’esclusione degli associati;

L’assemblea straordinaria è invece chiamata a deliberare sulle modificazioni statutarie, dell’atto costitutivo e dell’oggetto sociale, nonché sullo scioglimento del sodalizio. Le materie di sua competenza sono quindi:

  1. le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
  2. lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le deliberazioni dell’assemblea devono essere prese di regola a maggioranza semplice dei votanti, cioè la delibera è approvata se ottiene la metà dei voti più uno. Quando l’oggetto della delibera è la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto le decisioni devono essere prese a maggioranza dei presenti che devono essere almeno i tre quarti degli associati.

Per le delibere relative allo scioglimento dell’associazione e alla devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e la maggioranza necessaria non si computa in base agli associati presenti.

Il consiglio direttivo
Il consiglio direttivo provvede al funzionamento tecnico, amministrativo e organizzativo dell’associazione. Esso è eletto dall’assemblea ordinaria, si compone di un numero di membri (soci) precisato nello statuto che sono rieleggibili e dura in carica usualmente un triennio.

La nomina dei primi amministratori è generalmente indicata nell’atto costitutivo. Successivamente, la competenza esclusiva alla nomina spetta all’assemblea degli associati, nell’esercizio di un potere che a questa appartiene inderogabilmente, e che quindi non può essere attribuito ad altri, neppure con clausola statutaria (che, se esistente, deve ritenersi nulla).

Gli amministratori nominati assumono la carica a seguito di accettazione, come si evince dall’art. 27, comma 3, disp. att. del codice civile. La composizione dell’organo amministrativo è determinata dallo statuto. L’organo amministrativo può essere formato da una sola persona o, come più spesso accade, da una pluralità di persone.

In tal caso, salvo diversa ed espressa disposizione statutaria, si avrà un consiglio direttivo. Gli amministratori, in questo caso, sono tenuti a nominare il presidente del consiglio direttivo.

Le competenze degli amministratori sono relative all’amministrazione, alla gestione e alla rappresentanza dell’associazione. Rispetto a quest’ultimo punto è bene ricordare che generalmente tale potere viene delegato dagli amministratori al presidente del consiglio direttivo.

Fra gli obblighi degli amministratori espressamente previsti dalla legge vi è ad esempio la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. Altri obblighi sono indicati nell’atto costitutivo per il raggiungimento dello scopo. Rientrano fra i compiti degli amministratori l’esecuzione delle delibere assembleari e il compimento degli atti necessari per lo svolgimento della quotidiana attività gestionale.

Oltre che alla scadenza naturale del termine di durata (La carica di amministratore è essenzialmente temporanea e l'amministratore non potrà esser nominato a vita, poiché è essenziale che sia assicurato all'assemblea il potere di controllare la regolarità della gestione), la carica può cessare per dimissioni, per revoca o decadenza.

Mentre nel primo caso, la cessazione ha effetto solo dal momento in cui viene nominato un nuovo amministratore, nei casi di dimissioni, revoca o decadenza, la cessazione ha effetto immediato.

L’organo amministrativo è istituzionalmente dotato di potere di rappresentanza dell’associazione e gli atti da esso compiuti nei rapporti con terzi nell’esercizio della sua funzione sono direttamente imputati all’associazione. I poteri di rappresentanza dell’organo amministrativo possono essere limitati con un’apposita clausola statutaria.

Gli organi eventuali
Oltre all’assemblea e agli amministratori, l’atto costitutivo può prevedere altri organi, regolamentandone dettagliatamente poteri e funzionamento.

Collegio dei revisori dei conti
Con una certa frequenza gli statuti prevedono anche l’istituzione di un organo di controllo, simile al collegio sindacale delle società di capitali, con compiti di controllo della regolarità della gestione amministrativa e contabile. Lo statuto dovrà determinare la composizione dell’organo, le modalità di nomina dei suoi componenti, nonché di revoca e di durata della carica, e l’ambito dei poteri attribuitigli.

Collegio dei probiviri
Spesso gli statuti contengono una clausola che obbliga gli associati a coinvolgere degli arbitri per la risoluzione di qualsiasi controversia insorta fra di loro, o fra loro e l’associazione; ovvero istituiscono un organo, di regola denominato collegio dei probiviri o commissione di garanzia o simili, al quale è affidato il potere o il compito di decidere sulle controversie fra associati, o fra associati e associazione.


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Il rapporto associativo
Il rapporto associativo nasce dalla partecipazione all’atto costitutivo (tale condizione vale per i soci fondatori) o, se l’ente è già costituito, dall’adesione successiva. In questo caso questo tipo di adesione ha la stessa natura giuridica dell’originaria partecipazione al contratto associativo e si perfeziona con l’incontro delle dichiarazioni di volontà dell’aspirante socio e dell’associazione.
L’atto costitutivo e lo statuto stabiliscono diritti e obblighi degli aderenti il sodalizio. La determinazione dei diritti e degli obblighi degli associati è dunque rimessa dal legislatore all’autonomia dei privati prescrivendo come unico limite il rispetto del principio di uguaglianza tra gli aderenti.

In questa pagina, puoi trovare anche informazioni su

  1. Lo scioglimento del rapporto associativo
  2. Lo scioglimento dell'associazione
  3. Modulistica necessaria
Lo scioglimento del rapporto associativo
Lo scioglimento del rapporto associativo può avvenire:
  • per vizio del rapporto originario o sopravvenuto (come nel caso in cui sia chiesta la risoluzione per inadempimento);
  • per recesso o esclusione dell’associato;
  • per morte dell’associato (salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente).
Il recesso
L’associato può recedere in ogni momento dal rapporto associativo. Tale diritto è indisponibile, pertanto è nulla la clausola statutaria che escluda il diritto di recesso o che lo renda eccessivamente difficoltoso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno sociale in corso o, qualora ricorrano particolari motivazioni, anche immediatamente. A questo proposito occorre ricordare che esistono due tipi di recesso, quello cosiddetto ad nutum e quello per giusta causa.
Il recesso ad nutum, la cui causa sta semplicemente nella volontà di recedere, è un atto che non ha effetto immediatamente, ma allo scadere dell’anno sociale, purché comunicato con un anticipo di almeno tre mesi (art. 24 del codice civile).
Il recesso per giusta causa, invece, è conseguenza del mutamento, successivo all’adesione, di un contenuto essenziale del contratto (associativo, quali la modifica dello scopo o delle condizioni di ammissione dei nuovi associati). Tale recesso ha effetto immediato dal momento in cui l’associazione ne viene a conoscenza e il suo esercizio non può essere subordinato ad alcuna condizione.
L’esclusione
Il potere di esclusione dell’associato può essere esercitato da parte dell’associazione, quando ricorrano «gravi motivi» (art. 24 del codice civile). Non essendovi una specifica elencazione da parte della legge, tali motivi dovrebbero essere indicati dall’atto costitutivo o dallo statuto e, in mancanza di indicazioni, si ricorrerà al provvedimento di esclusione in caso di gravi inadempienze a obblighi derivanti dalla legge o dal contratto sociale e imputabili al comportamento doloso o colposo dell’associato. L’inadempienza potrà, quindi, riguardare il versamento dei contributi o gli altri obblighi previsti dall’atto costitutivo o ancora il mancato rispetto del generico dovere di collaborazione, imposto all’associato.
Lo scioglimento dell’associazione
L’art. 27 del codice civile elenca le cause di estinzione automatica delle associazioni; sono cause legali di estinzione il verificarsi delle seguenti condizioni:
  • raggiungimento dello scopo;
  • impossibilità di raggiungere lo scopo sociale;
  • mancanza di tutti gli associati.
Altre cause possono invece essere previste dallo statuto, dall’atto costitutivo o dall’assemblea. Esse sono per esempio il raggiungimento del termine fissato per l’associazione, il verificarsi di un evento indicato dall’atto costitutivo come causa di estinzione o una delibera assembleare di scioglimento.

Il verificarsi di una delle cause indicate non estingue l’ente, ma dà solo inizio alla fase di liquidazione e devoluzione dei beni.

Dopo il provvedimento di estinzione o la delibera assembleare di scioglimento, l’associazione non può compiere nuove operazioni, a meno che non siano quelle necessarie per realizzare la liquidazione e l’eventuale devoluzione dei beni. Nel caso di associazione riconosciuta, il procedimento di liquidazione deve rispettare determinate formalità e si svolge sotto la sorveglianza del presidente del tribunale del capoluogo di provincia in cui l’associazione ha sede (art. 12 disp. att. del codice civile).

La modulistica necessaria


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Le risorse umane

All’interno delle Associazioni Non Profit è possibile individuare diverse figure professionali in grado di influire in modo determinante sulla gestione dell’organizzazione. In particolare, le persone che a diverso titolo lavorano in questi enti possono essere raggruppate in due categorie: dipendenti e collaboratori o consulenti esterni.

In questa pagina, potrai trovare informazioni su:

  1. i dipendenti
  2. il lavoro a progetto
  3. il lavoro occasionale
  4. modulistica

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I dipendenti

In genere l’ANP avverte il bisogno di costituire uno staff quando è in fase di sviluppo. Nelle fasi iniziali, al contrario, un po’ per l’entusiasmo e la necessità di flessibilità (caratteristiche dei fondatori e dei volontari), un po’ per la scarsità di risorse finanziarie, non si vede la necessità di assumere personale dipendente.

Ciononostante, sono almeno due i motivi per cui è necessario stabilizzare la struttura:

  1. dal punto di vista della produzione ed erogazione del servizio, lo staff rende continuative nel tempo le attività svolte, aumentando le possibilità di risposta ai bisogni esistenti;
  2. dal punto di vista delle relazioni con l’ambiente, lo staff istituzionalizza tali relazioni, chiarendo l’interlocutore di riferimento e di conseguenza migliorando la qualità della comunicazione.

Il “lavoro a progetto” (art. 61, d.lgs. 276/03, c.d. “Legge Biagi”)

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa (art. 61, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

Anche per il lavoratore a progetto si applicano le regole fiscali previste, infatti sono redditi assimilati a lavoro dipendente con emissione regolare si busta paga e Cud annuale (art. 50, comma 1, nuovo TUIR).

Aspetti previdenziali

Ai fini previdenziali vige l’obbligo di iscrizione e assoggettamento al contributo INPS gestione separata. L’onere contributivo è ripartito tra il committente/datore di lavoro (due terzi) e il collaboratore a progetto (un terzo).

Il contratto si estingue in ogni caso al momento di realizzazione del progetto o programma, ma le parti conservano la possibilità di recedere anticipatamente per giusta causa o per altri motivi, o prevedendo nel contratto clausole ulteriori quale un eventuale periodo di preavviso.

Il “lavoro occasionale” (art. 61 d.lgs. 276/03)

Nella categoria del lavoro occasionale ricadono tutti i rapporti non subordinati di durata complessiva non superiore a trenta giorni nell’anno solare che siano stati svolti con lo stesso committente e per i quali sia stato percepito, nel medesimo anno e con il medesimo committente, un compenso non superiore a euro 5000,00.

Vediamo ora alcuni aspetti che caratterizzano il lavoro autonomo. L’attività posta in essere da un lavoratore occasionale:

  • è priva di coordinamento con l’attività propria del committente;
  • manca di un inserimento di tipo funzionale nell’ambito dell’organizzazione aziendale;
  • ha carattere episodico o ha mera esecuzione istantanea;
  • si caratterizza per un forte grado di autonomia del lavoratore che non è vincolato a orari rigidi e predeterminati.

Di fatto, quindi, tale attività contrattuale non va intesa come strutturale all’interno del ciclo produttivo, bensì di supporto e di affiancamento al fine di consentire al committente il raggiungimento di determinati obiettivi; si tratta infatti di un rapporto il cui interesse delle parti si esaurisce al raggiungimento del risultato stabilito.

Le caratteristiche sopra menzionate, oltre a fare da spartiacque tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, tipicizzano e differenziano le prestazioni occasionali rispetto alle collaborazioni a progetto.

Inquadramento fiscale

I compensi stabiliti nella lettera di incarico saranno percepiti dal collaboratore al netto della ritenuta d’acconto, attualmente del 20% ca il committente tratterrà e verserà all’Erario, per conto del collaboratore, una parte delle tasse che il collaboratore andrà a determinare a saldo nella propria dichiarazione dei redditi.

Entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è percepito il compenso il committente dovrà rilasciare una certificazione riassuntiva degli importi che ha erogato, delle ritenute e degli eventuali contributi versati. Il collaboratore utilizzerà tale certificazione per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Modulistica

SCHEMA DI CONTRATTO LAVORO OCCASIONALE (file doc - 32 KB)
SCHEMA DI CONTRATTO LAVORO A PROGETTO (file doc - 32 KB)


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La personalità giuridica

Lottenimento della personalità giuridica consegue per l'ente la piena capacità giuridica, che si evidenzia in modo essenziale e preliminare con una limitata responsabilità a carico dei soggetti che muovono lo stesso ente. Fatta la premessa, cerchiamo di ripercorre il sistema di riconoscimento cosiddetto ‘concessorio’.

Oggi, per ottenere il riconoscimento, è necessario seguire le disposizioni del D.P.R. n. 361/00 che prevedono essenzialmente che una domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, sottoscritta da colui al quale è conferita la rappresentanza dell'ente, sia presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente (alla domanda vanno allegati copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto); la prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

Entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, il prefetto provvede all'iscrizione; oppure, entro lo stesso termine, qualora ravvisi ragioni ostative all'iscrizione o ravvisi la necessità di integrazione della documentazione presentata, ne dà motivata comunicazione al richiedente, il quale, nei successivi trenta giorni, può presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica al richiedente il motivato diniego, oppure non provvede all'iscrizione, la domanda si considera rifiutata.

A tal riguardo, risulta particolarmente interessante ricordare che ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge per la costituzione dell'ente; che lo scopo dell'ente sia possibile e lecito; che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo e che la sua consistenza sia a tal fine dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

Il riconoscimento della personalità giuridica trasforma la posizione patrimoniale dell’associazione in modo che delle obbligazioni contratte dall’ente risponde solo quest’ultimo con il suo patrimonio e non anche i singoli membri dell’ente, né quanti operano in nome e per conto di questo.

Con il riconoscimento l’associazione acquisisce pertanto la limitazione della responsabilità dei propri amministratori (c.d. “autonomia patrimoniale perfetta”, per la quale il patrimonio dell’ente è disgiunto da quello appartenente ai componenti degli organi rappresentativi e amministrativi dello stesso).

Il riconoscimento è anche un mezzo attraverso il quale l’amministrazione controlla, per esempio, se il patrimonio sociale è equo rispetto allo scopo associativo perseguito e, soprattutto, se l’associazione è o sarà in grado di far fronte alle proprie obbligazioni.

Le caratteristiche fondamentali delle associazioni riconosciute sono le seguenti:

  • stanno in giudizio nelle controversie civili o amministrative nella persona di chi ne ha la presidenza; in materia penale, invece, risponde personalmente chi ha compiuto l’atto;
  • hanno autonomia patrimoniale perfetta, ovvero per i debiti sociali che l’associazione contrae verso i terzi risponde solo il patrimonio dell’associazione;
  • gli amministratori (i membri del consiglio di amministrazione) rispondono direttamente all’associazione di eventuali danni a essa recati, a causa dei loro passi inavveduti (c.d. “responsabilità sussidiaria”);
  • l’atto costitutivo deve essere redatto in forma pubblica (da un notaio);
  • subiscono controlli governativi;
  • possono ricevere donazioni ed eredità;
  • possono acquistare immobili.

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO NAZIONALE (file doc - 28 KB)
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO REGIONALE (file doc - 28 KB)

 


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Le novità entrate in vigore con l'art. 30

Il 2 settembre 2009, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento con cui è stato approvato il Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi - Modello EAS - ai sensi dell'articolo 30 del DL 185/08 convertito, con modificazioni, in L 2/09. Il Modello è una procedura di dichiarazione operativa ai fini fiscali di quanto è stato introdotto dai commi 1, 2, 3 e 3-bis dell'articolo 30.


Gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148 del DPR 917/86 (TUIR - Testo Unico Imposte Redditi) e nell'art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge Iva), hanno l'obbligo di comunicare telematicamente, tramite il Modello EAS, all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit

Le associazioni di nuova costituzione
Per gli enti associativi che si sono costituiti dopo il 29 novembre 2008, il termine per presentare il modello è di sessanta giorni dalla costituzione. Quindi:
• gli enti associativi che si sono costituiti entro il 16 ottobre 2009 devono inviare il modello entro il 15 dicembre 2009;
• gli enti associativi che si sono costituiti dopo il 16 ottobre o che si costituiranno dopo il 15 dicembre 2009 avranno sessanta giorni dalla data di costituzione per presentare il modello;

Scarica la guida per la compilazione del modello EAS. (formato doc - 2,46 GB)

Scarica le istruzioni per la compilazione del modello EAS.

Scarica il modello EAS

 


 
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