NEWSLETTER
  • Inserisci la tua e-mail per ricevere la nostra newsletter

    Ho letto la privacy

  I SERVIZI ON - LINE
  INFO ASSOCIAZIONI
  MAPPA DEL SITO
SEI IN: INFO ASSOCIAZIONI :: Rendicontare il 5 x 1000

Rendicontare il 5 per mille

A partire dal 5 per mille 2008, il legislatore ha previsto che gli enti beneficiari delle somme debbano rendicontarne l’utilizzo.
Il 7 dicembre 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul suo sito le linee guida della rendicontazione e un fac-simile di rendiconto che può essere preso come spunto dalle organizzazioni.
Questa pubblicazione è relativa agli obblighi che ricadono sugli enti chiamati genericamente “enti di volontariato” nelle diverse norme che negli anni si sono susseguiti, e quindi non prende in considerazione la ricerca sanitaria, quella scientifica, i Comuni e – in parte – le sportive dilettantistiche.
L’obbligo di rendicontazione vige dalla terza edizione del 5 per mille (2008). Le associazioni sportive dilettantistiche – che non siano anche ODV, Onlus, APS o Associazioni riconosciute – devono redigere la rendicontazione anche per le annualità 2006 e 2007.

SCARICA LA MINI-GUIDA IN FORMATO WORD

SCARICA LA MODULISTICA


Torna Su

Gli enti interessati

Gli enti che sono obbligati alla redazione del rendiconto sono:

•    Le onlus, tanto quelle iscritte all’Anagrafe, quanto le Onlus di diritto: le organizzazioni di volontariato iscritte al registro, le ONG, le cooperative sociali;
•    Le associazioni di promozione sociale iscritte al registro;
•    Le fondazioni e le associazioni riconosciute che operano nei settori delle Onlus.

Inoltre, sono obbligate a rendicontare secondo lo schema proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le associazioni sportive dilettantistiche validamente iscritte al 5 per mille nel 2006 e nel 2007.Le istruzioni e il modello di rendicontazione sono scaricabili da

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/CinquePerMille/Rendicontazione.htm


Torna Su

Lo schema di rendicontazione

Il Ministero ha presentato uno schema di rendicontazione diviso in tre parti:
-    prima parte: anagrafica dell’ente
-    seconda parte: divisione delle voci di spesa per capitoli
-    terza parte: autodichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/00
Nella prima parte devono essere inseriti i dati anagrafici dell’ente.


La seconda riporta una suddivisione dei costi in 5 voci.
Riteniamo utile evidenziare come le prime tre voci rappresentino costi istituzionali non concernenti progetti.
La prima è relativa ai costi “Risorse Umane”, dove verranno rappresentati le spese per personale “non occasionale” e per i volontari (assicurazioni, rimborsi per spese di viaggio).
La seconda voce riporta le spese relative i Costi di funzionamento, concernenti le spese di conduzione della struttura (locazione immobile, utenze, benzina per automezzi, cartoleria …).
La terza voce interessa l’Acquisto di beni e servizi non inclusi nelle prime due categorie, ad esempio le prestazioni occasionali, l’acquisto di computer, ecc.

Queste prime tre voci, come anticipato, sono quindi quelle relative ai costi che, indipendentemente da progetti speciali, l’organizzazione sostiene per realizzare le attività di base (ordinarie e continuative: il centro d’ascolto, il supporto alle famiglie, la sensibilizzazione sulla problematica …), non riconducibili quindi a progetti speciali.

La quarta voce dedica un’attenzione particolare agli enti di secondo livello o di natura erogativa; l’ente che abbia versato i fondi – anche parte di essi – ad altre organizzazioni deve inserire nella voce Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale le singole erogazioni con i destinatari.

Nella quinta voce devono infine essere riportate – anche qui con dettagli – le spese relative a progetti. Il titolo dato a questa voce dal Ministero è un po’ enigmatico ma significa quanto sopra riportato: altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale. Ovviamente può essere chiamata “Progetti speciali” e riportare per ogni progetto la quota di co-finanziamento con i fondi 5 per mille oltre la natura e l’ammontare dei costi.
La terza parte è molto importante, in quanto vi si riporta il testo tipo di autodichiarazione – penalmente rilevante – del rappresentante legale. Oltre all’apposizione della firma deve essere allegata copia fotostatica del legale rappresentante.

LA RENDICONTAZIONE E’ UN’AUTODICHIARAZIONE

Scarica la modulistica


Torna Su

Rendicontazione e invio: i tempi

Indipendentemente dall’importo incassato, tutti gli enti sono obbligati a rendicontare.
Possono seguire lo schema proposto o uno similare; in alternativa allo schema proposto, può bastare il bilancio dell’ente redatto secondo le Linee Guida dell’Agenzia per le Onlus, nel quale sia stata inserita in dettaglio la voce 5 per mille e i dettagli dei costi sostenuti
.

Le rendicontazioni devono essere redatte e firmate dal legale rappresentante entro un anno dall’incasso delle somme; il Ministero ammette che la scadenza dell’anno debba considerarsi “fine mese”. Ad esempio: abbiamo incassato il 5 per mille 2008 il 4 giugno 2010, dovremo rendicontare entro il 30 giugno 2011.

L’invio della rendicontazione interessa solo l’ente che, per il 5 per mille 2008, abbia incassato più di 15.000 euro.
Dal 2009, il limite è stato innalzato a 20.000 euro.  L’invio può essere effettuato o per raccomandata o per Posta Elettronica Certificata.


La raccomandata – con dicitura sulla busta “5 per mille” – deve essere inviata a:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.G. per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali - Divisione I - Via Fornovo n.8 00192 Ro-ma

Con PEC a:
dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it

L’invio deve essere effettuato al massimo entro un mese dal termine massimo di rendicontazione (quindi entro 13 mesi dal ricevimento delle somme).


Torna Su

Le sanzioni

Chi non rispetta i termini di rendicontazione e – se obbligato – di invio, sarà chiamato a restituire le somme del 5 per mille.

Inoltre, nello stesso rischio incorre chi risulta iscritto al 5 per mille senza averne diritto, e chi ha sottoscritto dichiarazioni menzognere per ottenere i fondi.

Le somme da restituire entro 60 giorni dal provvedimento sono rivalutate (ISTAT) e su di esse si applicano anche gli interessi legali; trascorsi 60 giorni, l’amministrazione pubblica opera un recupero coattivo delle somme.


Torna Su

Faq

Siamo rimasti esclusi dal 5 per mille 2008, ma poi siamo stati riammessi e ab-biamo ricevuto le somme. Siamo obbligati a redigere il rendiconto?
Sì, siete obbligati, indipendentemente dal fatto se siate stati ammessi fin dal primo “spoglio” o successivamente in forza di una proroga.

Siamo un’organizzazione di volontariato iscritta al Registro regionale che è anche associazione sportiva dilettantistica. Dobbiamo seguire le linee guida del Ministero?
Se nel 2008 (e successivamente) vi siete iscritti al gruppo a), in quanto ODV, dovete seguire le linee guida e le prescrizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’obbligo di rendicontazione per le annualità 2006 e 2007 vige solo sulle associazioni sportive dilettantistiche che non siano anche Onlus, o APS o associazioni riconosciute.

Come faccio a certificare la data della rendicontazione?
A nostro avviso, la rendicontazione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, il quale, essendo l’organo di amministrazione, se ne prende la responsabilità. Nel caso si desideri dare data certa al documento, si suggerisce - entro 20 giorni dalla delibera - di registrare la delibera e l’allegata rendicontazione presso qualsiasi Ufficio delle Entrate, a costo zero in quanto le organizzazioni di volontariato iscritte sono esenti da imposta di bollo e di registro.

 


Torna Su

Riferimenti normativi

Per il 2008
•    Legge 22 maggio 2010, n. 73 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40), art. 2, comma 4-sexiesdecies e comma 4-septiesdecies.
•    Legge 26 febbraio 2010, n. 25 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), art. 1, comma 23 quaterdecies.
•    Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 26 marzo 2008 (cinque per mille per l’anno 2008. Articolo 3, comma 5 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
•    D.P.C.M. 19 marzo 2008 (disciplina per la modalità di presentazione della domanda di ammissione al 5 per mille dell’Irpef), pubblicato in G.U. n. 128 del 03 giugno 2008.
•    Legge 04 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), art. 3, comma 5-11.

Per il 2009
•    Legge 22 maggio 2010, n. 73 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40), art. 2, comma  2-quinquies.
•    D.P.C.M. 03 aprile 2009 (disciplina per la modalità di presentazione della domanda di ammissione al 5 per mille dell’Irpef), pubblicato in G.U. n.133 del 11 giugno 2009.
•    Legge 06 agosto 2008 n. 133 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 122), art. 63 bis.


Per il 2010

•    D.P.C.M. del 23 aprile 2010 (disciplina per la modalità di presentazione della do-manda di ammissione al 5 per mille dell’Irpef), pubblicato in G.U. n. 131 del 08 giu-gno 2010.
•    Legge 22 maggio 2010, n. 73  (di conversione , con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 2010 n. 40), art. 2, comma 4-novies – 4-quaterdecies.


 
[stampa]  [invia ad un amico]
 
CSV Biella - Via Orfanotrofio 16 - 13900 Biella - Tel. 015.849.73.77
Fax 015.847.03.83 - mail segreteria.biella@acsv.it
A.csv aderisce a Vai al sito del coordinamento nazionaleVai al sito del coordinamento regionale

Copyright © 2008 A.CSV - Ente con personalità giuridica – Alcuni Diritti Riservati – Quest'opera è rilasciata ai termini della licenza Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
Creative Commons